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In vigore dal 1 aprile la legge 24/2017 sulla responsabilità sanitaria riguardo ai contenziosi per danni da malasanità o errori medici

La nuova legge 24/2017, in vigore dal 1 aprile, promulga le nuove regole sulla sicurezza delle cure in sanità. Gli obiettivi sono la tutela degli utenti, attraverso una rete di prevenzione degli errori in corsia, e il tentativo di frenare la mole di contenzioso che si è sviluppata in materia e che ha condizionato l'attività dei medici, contribuendo ad aumentare il ricorso alla cosiddetta “medicina difensiva”, ovvero a un eccessivo numero di visite di tipo preventivo, dettate più da un tentativo di proteggersi da eventuali azioni legali piuttosto cheda esigenze di cura. Queste le principali novità introdotte.

Viene stabilito innanzitutto un obbligo di assicurazione sia per le sanitarie pubbliche e private e per i professionisti dipendenti dalle stesse sia per i liberi professionisti, che dovrannno essere coperti per l'intero rischio relativo alla sicurezza della professione.
Per gli utenti, ciò significa il diritto di richiedere il risarcimento alla struttura sanitaria anziché al medico, ma non solo: è stata prevista anche l'azione diretta nei confronti dell'Assicurazione, che sarà tenuta a corrispondere il dovuto in caso di responsabilità accertata, garantendo così al danneggiato una migliore copertura economica.
L'entità stessa del danno sarà calcolata in base alle tabelle uniche sul danno biologico, finora valide solo in ambito RC auto.

Novità importanti riguardano la responsabilità penale del personale medico sanitario. Con l’obiettivo di ridurre, appunto, la medicina difensiva, si interviene “alleggerendo” le conseguenze per i medici, i quali non potranno essere penalmente puntiti, in caso di danno al paziente, se loro avranno comunque seguito le linee guida e rispettato le buone pratiche assistenziali. Si potrà pervenire a una condanna per omicidio colposo o lesioni, occorsi nell'ambito dell'esercizio della professione, solo per negligenza e imprudenza - non per imperizia, purché siano state osservate le linee guida delle discipline mediche. In questo punto si tritrova anche uno degli aspetti più controverso della nuova legge, perché tali discipline divengono appannaggio anche di società e istituti privati.

In ambito civile, la responsabilità del medico della sarà extracontrattuale rispetto alla struttura, a eccezione di accordi diretti tra il soggetto e il paziente. In questo contesto l'onere di provare il danno è a carico del danneggiato e il mancato accertamento di un profilo di colpa diretta rispetto al danno lamentato comporterà l'assoluzione del professionista.

Per assicurare al paziente il risarcimento, la legge introduce un fondo di garanzia, al quale si può attingere nel caso in cui le assicurazioni fossero per qualsiasi motivo insolventi, o in casi di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto.

Per approfondire:
Testo completo della legge 24/2017


Redazione

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