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Notevoli semplificazioni introdotte con l'approvazione della Legge 114 del 11 agosto 2014

Prima dell'11 agosto 2014 un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, doveva, al compimento dei 18 anni, sottostare ad una nuova valutazione dell’invalidità altrimenti veniva revocata l’indennità e non veniva concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Con l'approvazione della Legge 114 - in particolare l'art. 25 "Semplificazione per i soggetti con invalidità" -però, per fortuna, qualcosa è cambiato. L'art. 25 comma 5 sancisce, infatti, che "ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore".

L'art. 25 comma 6 sancisce, inoltre, che "ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore". Al raggiungimento della maggiore età, dunque, è prevista la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari.

Al di là della semplificazione nel riconoscimento delle indennità al disabile una volta diventato maggiorenne, esistono alcune difficoltà che il genitore deve sempre affrontare per poter continuare a tutelare l'interesse del proprio figlio. Se infatti, finché il figlio è minorenne, il genitore ne è tutore e può quindi assisterlo o sostituirlo, in caso di incapacità totale, nell'esecuzione dei propri interessi e di atti amministrativi ordinari o straordinari (es. compravendita di un immobile), al compimento della maggiore età questo "automatismo" decade. Per la legge italiana, infatti, ogni cittadino maggiorenne è considerato capace di agire, ovvero capace di compiere atti giuridici validi; per poter agire in nome e per conto del proprio disabile il genitore, o altro tutore, dovranno richiedere una sentenza del Tribunale che dovrà sancire l'interdizione o l'inabilitazione dell'adulto portatore di handicap all'esercizio dei propri diritti civili. Nel primo caso il tutore diviene il rappresentante legale dell'interdetto esattamente come se quest'ultimo fosse minorenne, nel secondo caso l'inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre per questi ultimi, della autorizzazione del giudice tutelare.


PER APPROFONDIRE:
Testo completo Legge 11 agosto 2014, n. 116

IN DISABILI.COM:
Disabili maggiorenni: decadono i benefici?

Disabile maggiorenne: accumulo accompagnamento e pensione di invalidità?

Alessandra Babetto

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