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Regole e requisiti della detraibilità delle spese per la badante di persone non autosufficienti, e della deducibilità dei contributi alla stessa


Tempo di dichiarazione dei redditi: dopo la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità, approfondiamo qui le regole per la “scaricare” le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale. Segnaliamo infatti che è possibile portare in detrazione le spese per la badante che si occupi di assistere una persona non autosufficiente, ma anche dedurre le spese per i contributi versati per i lavoratori domestici.
Vediamo quindi requisiti, limiti della misura, limiti di reddito per la detrazione delle spese e la deduzione dei contributi per la badante.

DIFFERENZE TRA DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ

Prima di tutto ricordiamo che nel 730 le spese:
- DEDUCIBILI: vengono sottratte dal reddito lordo, prima del calcolo delle tasse
-DETRAIBILI: vengono sottratte dall’imposta da versare, che viene calcolata sul reddito imponibile

DETRAZIONE SPESE PER LA BADANTE (Rigo E8/E10, cod. 15)

Il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, per gli addettiall’assistenza personale:
- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere
computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

DEFINIZIONE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che
necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle
seguenti attività:
- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione
medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega
all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di
lavoro del personale addetto all’assistenza.
La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non
fiscalmente a carico.

SPESE AMMESSE

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per
le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non
fiscalmente a carico del contribuente.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);
- una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);
- un’agenzia interinale.

SPESE NON AMMESSE

La detrazione non spetta per:
- le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale
diverso dagli addetti all’assistenza personale;
- i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
TUIR che vanno indicati nel rigo E23.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ - RIPARTIZIONE

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.
Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve
essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dalnumero di soggetti cui si riferisce l’assistenza, e il reddito complessivonon deve superare i 40.000 euro.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352)
con il codice 15.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate
dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2021 (punti da
701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addettiall’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione delpagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili”. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta
debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento
tracciato. Sintesi dei documenti da conservare:

-        Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che
presta l’assistenza
- L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso
- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo
- Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica
- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER LAVORATORI DOMESTICI (rigo E239)

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.
Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri (qui la tabella contributi badanti 2022).
Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA

Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. La deduzione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. In caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso.

NON SONO DEDUCIBILI

- i versamenti alla cassa colf

- i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5
del d.lgs. n. 109 del 2012

DOCUMENTI D CONSERVARE

Ricevute di pagamento intestate all’INPS complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuato dal contribuente tramite c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso)
- Per le agenzie interinali, la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi dell’agenzia, la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

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