Menu

Tipografia


Nella risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ribadisce per quali spese si può accedere alla detrazione del 110% quando si fanno lavori di abbattimento delle barriere architettoniche rientranti nel Superbonus

L’Agenzia delle Entrate torna a dare indicazioni sulle agevolazioni fiscali previste sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Dopo alcuni chiarimenti recenti sulla detrazione del 75% sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (attiva, lo ricordiamo, solo fino il 31 dicembre 2022), contenuti in alcune risposte ad interpelli sul tema, le Entrate danno il loro parere interpretativo su un’altra agevolazione al riguardo, ovvero la detrazione del 110% prevista dal Superbonus, il quale include, a determinate condizioni, anche lavori per abbattimento delle barriere architettoniche.
Di seguito sintetizziamo il contenuto del parere reso dall’Agenzia delle Entrate che, rispondendo il 5 novembre 2022 ad un interpello presentato da un cittadino, ha anche ricordato in cosa consiste l’agevolazione e quali sono le spese ammesse.

COS’È IL SUPERBONUS
A disciplinare il Superbonus è l'articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Si tratta della possibilità di portare in detrazione, nella misura del 110%, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati a:
a)     all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici)
b)     al consolidamento statico
c)      alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
La misura si affianca all’ecobonus e sismabonus, ovvero le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

GLI INTERVENTI TRAINATI PER ABBATTERE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La norma prevede che possano essere compresi nella agevolazione del 110% anche altri lavori (definiti trainati), solo se eseguiti contestualmente a quelli principali, sia antisismici che di efficientamento energetico. Si tratta degli interventi trainati. Tra i lavori trainati vengono inclusi anche quelli per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero quelli previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera e.

Con la circolare 23/E del 2022 l’Agenzia delle Entrate specifica infatti che, ai sensi del comma2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi " trainati" dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», indicati nell'articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

LIMITI DI SPESA
La detrazione nel caso di lavori di abbattimento barriere architettoniche si applica nel limite di spesa di 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione.

SPESE AMMESSE (LAVORI)
Nel documento si specifica che la detrazione spetta in riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di lavori sulle particomuni o sulle singole unità immobiliari quali, ad esempio:
-        la sostituzione di finiture(pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),
-        il rifacimento ol'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici,impianti di ascensori),
-        il rifacimento di scale ed ascensori,
-        l'installazione di rampeinterne ed esterne agli edifici e
-        l’installazione di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Come già segnalato, questi interventi sono ammessi al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 23614 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Attenzione quindi a progettare e realizzare interventi, anche con installazione di prodotti di certificata funzione di abbattimento delle barriere architettoniche. In quel caso, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell’edificio) o straordinaria (Circolare 06.02.2001, n. 13/E, risposta 1).

SPESE AMMESSE (SERVIZI)
Nella circolare n. 28/E del 2022 è stato inoltre ribadito che ladetrazione spetta anche per le spese sostenute, anche prima dell'inizio dei lavori, per:
- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunquerichieste dal tipo di lavori;
- l'acquisto dei materiali;
- l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventiagevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).
L'elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costiulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all'intervento edilizioquali, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguirei lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico; non sono, invece, agevolabili,ad esempio, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periododi esecuzione dei lavori.

ESCLUSIONE DELLA DETRAZIONE
Questa vasta trattazione dell’Agenzia delle Entrate è contenuta nella risposta ad un interpello (risposta all’interpello 547 del 4 novembre 2022) nel quale l’istante poneva questo quesito: in un condominio si è deliberata l’installazione di un ascensore; poiché per adibire a locale tecnico è necessario acquistare un locale cantina, la domanda all’Agenzia delle Entrate era se fosse possibile far rientrare le spese che per l'acquisto del locale cantina, tra quelle detraibili con Superbonus (costo dell'impianto ascensore e opere connesse).
La risposta delle Entrate, stante il riepilogo delle condizioni, è che la detrazione spetta esclusivamente sulle spese sostenute per la " realizzazione di specifici interventi" e a quelle strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi, tra le quali non possono rientrare anche i costi sostenuti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dei lavori.
Tale esclusione sussiste anche qualora, come nel caso di specie, l'acquistoriguardi il locale cantina necessario per l'installazione dell'ascensore.

Per approfondire
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei commi 9 e10.
Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzionedel 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E e con lacircolare del 23 giugno 2022, n. 23/E.

Altre risposte dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus.

Su questo argomento leggi anche:

Guida al Superbonus 110%: quando si può avere detrazione, sconto e cessione credito su ascensori e montacarichi


Redazione

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy