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L’assegno spetta a tutti i figli con disabilità a carico senza limiti di età.In Gazzetta il Decreto che ha previsto un aumento di 120 euro al mese


Tra le principali novità di natura fiscale del 2022 c’è stato l’avvio dell’assegno unico universale per i figli, una misura che è stata introdotta come sostegno alle famiglie con figli a carico che, preceduto dall’assegno ponte nel periodo di transizione del 2021, assorbe e sostituisce altre prestazioni e detrazioni che quindi smetteranno di essere in vigore (es. assegni familiari ANF, detrazioni, bonus bebè, lo stesso assegno ponte ecc), rappresentando una misura, appunto, unica di sostegno alle famiglie con figli.

L’assegno unico e universale per i figli viene erogato da marzo 2022 (a richiesta) e spetta a tutte le famiglie a partire dal settimo mese di gravidanza e potrà arrivare fino ai 21 anni del figlio, con importo mensile che viene modulato incrociando alcuni fattori (dal numero di figli all’ISEE familiare, alla presenza di figli con disabilità, etc).

Ad istituire l’assegno unico e universale per i figli a carico è il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46. Vediamo di cosa si tratta, a quanto ammonta e come fare richiesta, prima in generale, e nella seconda parte con particolare riferimento alle famiglie nei quali ci siano uno o più figli con disabilità, approfondendo quanto previsto per l’assegno unico ai figli disabili.

IN COSA CONSISTE L’ASSEGNO UNICO
L’assegno unico universale è un contributo economico che viene versato mensilmente alle famiglie che abbiano figli minorenni a carico, a partire da marzo e fino a febbraio dell’anno successivo. Ci sono alcuni requisiti e alcune specifiche, come il limite d’età, che in alcuni casi arriva fino a 21 anni, e che nel caso di figli disabili viene meno. L’assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF.

FIGLI MINORENNI E MAGGIORENNI
In caso di figli non disabili, assegno unico può venire erogato per figli a carico fino al compimento dei 21 anni solo in presenza di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età, pertantol’assegno unico è riconosciuto per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

A QUANTO AMMONTA
La cifra erogata ogni mese alle famiglie viene modulata in primis in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, ovvero l’ISEE. All’aumentare dell’ISEE, diminuisce l’importo erogato: con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro si può arrivare ad un massimo di 175 euro mensili per ciascun figlio minorenne (non disabile). Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente.
Chi presentasse domanda di assegno temporaneo può anche non esibire il suo ISEE: in quel caso avrà diritto comunque all’assegno (se in possesso degli altri requisiti richiesti), con importo minimo, che è lo stesso previsto quando ci sia un ISEE pari o superiore a 40.000 euro, ovvero (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

GLI SCAGLIONI DI IMPORTO IN BASE ALL’ISEE FAMILIARE:
Per figli minorenni:
-          ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: spettano 175 euro mensili per figlio minorenne
-          ISEE da 15.000 a 40.000: spetta un importo modulato
-          ISEE superiore a 40.000: euro spettano 50 euro

Per figli maggiorenni:
- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: spettano 85 euro mensili fino ai 21 anni
- ISEE da 15.000 a 40.000: spetta un importo modulato
- ISEE superiore a 40.000 euro: spettano 25euro

MAGGIORAZIONI IN BASE AL NUMEDO DI FIGLI
Inoltre sono previste delle maggiorazioni in relazione al numero di figli:
- Da 3 figli in su si ha diritto a una maggiorazione per ciascun figlio, in relazione all’ISEE:
- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: maggiorazione 85 euro mensili per ogni figlio successivo al secondo
-ISEE da 15.000 a 40.000 spetta un importo modulato
-ISEE superiore a 40.000 euro maggiorazione 15 euro mensili per ogni figlio successivo al secondo
- Da 4 figli in su è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili totali.

FIGLI CON DISABILITÀ
In presenza di figli con disabilità il legislatore ha ritenuto di prevedere delle condizioni più favorevoli per i nuclei familiari: se il figlio è minorenne viene aggiunta una maggiorazione dell’assegno previsto per i figli, il cui importo è calcolato in base al grado di disabilità (quella prevista dal DPCM 159/2013, allegato 3, ndr), mentre per i maggiorenni o quelli che hanno da 21 anni in su si ha una cifra fissa o modulata in base all’ISEE come qui sotto indicato.

1) Figli con disabilità minorenni: per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE (), pari a:
- 105 euro mensili in caso di non autosufficienza,
- 95 euro mensili in caso di disabilità grave
- 85 euro mensili in caso di disabilitò media.
Questa cifra quindi si aggiunge all’importo previsto per i figli senza disabilità, modulato, come illustrato sopra, in base all’ISEE.

3) Figli con disabilità maggiorenni: per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino ai 21 anni di età è prevista una maggiorazione di 80 euro mensili.
Questa cifra quindi si aggiunge all’importo previsto per i figli senza disabilità tra i 18 e i 21 anni, modulato, come illustrato sopra, in base all’ISEE.

3) Figli con disabilità a carico dai 21 anni in su:
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno a vita il cui importo è variabile, in base all’ISEE, ovvero:
- ISEE pari o inferiore a 15.000 euro: 85 euro mensili
-ISEE da 15.000 a 40.000: spetta un importo modulato
-ISEE superiore a 40.000 euro: 25 euro mensili

AGGIORNAMENTO: Segnaliamo che a giugno 2022, l’articolo 38 del decreto "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022) ha modificato il decreto  legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, prevedendo un aumento degli importi erogati a favore dei figli con disabilità. Gli aumenti conistono in 120 euro ciascuno: “Nel caso di nuclei con almeno un figlio  a  carico  con disabilita', gli importi della maggiorazione di cui al comma  1  sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022”.

Altro elemento importante da conoscere è che è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.
Per i figli con disabilità restano poi ferme le condizioni di tempistiche e modalità di richiesta prevista in tutti gli altri casi.

TABELLA GRADO DI DISABILITÀ
Per comodità dei lettori, riportiamo per esteso la tabella dell’allegato 3 al DPCM 159/2013, per definire i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno unico.

CATEGORIE Disabilità Media Disabilità Grave Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni Invalidi 67>99% (D.Lgs. 509/88) Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di frequenza) Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili minori di età Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di frequenza) Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
 Invalidi civili ultrasessantacinquenni Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67>99%(D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
 Ciechi civili Art 4 L.138/2001 Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001) Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
 Sordi civili Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) Sordi pre-linguali, di cui all’art. 50 L. 342/2000  
INPS Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL Invalidi sul lavoro 50>79% (DPR 1124/65, art. 66 )Invalidi sul lavoro 35>59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 – DM 12/7/2000 – L. 296/2006, art 1, comma 782) Invalidi sul lavoro 80>100% (DPR 1124/65,art. 66)Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 – art. 66)Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4)
INPS gestione ex INPDAP Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)  
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71>80%) Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81>100%) Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
 Handicap    Art 3 comma 3 L.104/92  



CHI E COME PUò FARE DOMANDA
Può presentare domanda di assegno un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale.
o i  figli maggiorenni. LA domanda va presentata tramite portale INPS con lo SPID. L'assegno viene erogato mediante accredito su IBAN o bonifico domiciliato, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

PER APPROFONDIRE

Messaggio INPS n° 4748 del 31 dicembre 2021


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