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La circolare INPS contiene i requisiti da possedere per richiedere l’assegno per genitori disoccupati o monoreddito, le scadenze per fare domanda, le specifiche su cumulabilità e sulla revoca del contributo

Il 10 marzo 2022 l’INPS ha pubblicato una circolare (la n.39 del 2022) con la quale vengono ricordati i requisiti e vengono fornite le istruzioni per la richiesta del contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, regolamentato dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2021. Tale decreto ha dato attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), , successivamente modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

In cosa consiste il beneficio
Il beneficio, che può essere richiesto dal 1 febbraio, consiste in un contributo mensile, fino a un massimo di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità almeno del 60%, conviventi con il genitore richiedente.
Tale assegno:
- non concorre alla formazione del reddito complessivo
-  è cumulabile con il Reddito di cittadinanza

Definizioni
In relazione al beneficio, i termini utilizzati per i destinatari vanno così intesi:
·        nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
·        genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
·        genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione;
·        figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).

Requisiti del genitore richiedente
La domanda per ottenere il contributo mensile può essere presentata dal genitore che sia in possesso, di tutti i seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un ISEE non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni di fa riferimento al c.d. ISEE minorenni;
c) essere disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale (nel calcolo non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione);
d) essere parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Il requisito di cui alla lettera a)riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza.

Relativamente a quanto previsto al punto d):
- sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);
- il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Tempi e modi per presentare la domanda
Per poter ottenere il beneficio bisogna presentare domanda ogni anno. La domanda va presentata, da parte del genitore, all’INPS, dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • sito web, dell’INPS (www.inps.it) direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal decreto per l’accesso alla misura sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autocertificandone il possesso nel modulo telematico di presentazione della domanda. L’INPS procederà a verifiche: la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Iter della domanda e verifiche dell’INPS
Una volta che è stata presentata la domanda, l'INPS verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche. L’INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti, autocertificati nella domanda, si considerano posseduti a meno che non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto.

Attenzione all’ISEE
I requisiti economici di accesso al contributo si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
- In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (3.000 euro) prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale, la domanda è respinta in automatico.
- Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda del contributo in oggetto, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido, la domanda verrà respinta. Diversamente l’ISEE, che al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, verrà equiparato a un ISEE valido ai fini della verifica del diritto e della formazione della graduatoria, ma comporterà la sospensione dei pagamenti del contributo fino alla regolarizzazione delle difformità riscontrate.
Qualora in sede di verifica dei requisiti emerga la necessità di un supplemento di istruttoria e/o di una integrazione documentale, la gestione e la definizione delle domande potrebbe essere rimessa alle Strutture territorialmente competenti.

Entità del contributo
Se la domanda verrà accolta, l’INPS erogherà ogni mese 150 euro al mese. Tale cifra sarà riconosciuta da gennaio per l’intera annualità. Nel di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:
-300 euro mensili, nel caso di due figli;
-500 euro mensili, dai tre figli in poi.

Priorità delle erogazioni
Sono a disposizione dell’INPS 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, così come previsto dal comma 365 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 e confermato dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale. In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso.
A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti.
A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale). Tali criteri costituiscono titolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.

Modalità di erogazione
Al momento della richiesta, il genitore può indicare la modalità preferita, scegliendo tra bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN
Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

Tempistiche di erogazione e arretrati
INPS provvede al pagamento entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.
Solo per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.

Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda, secondo le modalità specificate al precedente paragrafo 4, a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022. Se espressamente richiesto dal genitore, le domande presentate avranno valenza per entrambi gli anni di competenza 2021 e 2022 e la verifica del diritto alla prestazione per gli anni 2021 e 2022 sarà effettuata sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda.

Decadenza e sospensione del beneficio
Qualora venissero meno i requisiti (anche solo di uno, ndr), la cosa va comunicata all’INPS, che sospende l’erogazione del contributo a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita del requisito.
La decadenza dal beneficio avviene, in particolare, in caso di:
·        decesso del figlio;
·        decesso del richiedente;
·        decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
·        affidamento del figlio a terzi.
Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Nel caso di ricovero del figlio
Nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Con successivo messaggio saranno indicate le modalità di comunicazione dei descritti eventi che sono causa di decadenza o di sospensione del contributo.

Per approfondire:

Testo circolare INPS bonus genitori disabili

Redazione

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