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L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento della guida 2019 con le istruzioni per portare in detrazione e deduzione le spese sanitarie sostenute. Qui il link alla guida da scaricare

Segnaliamo, in tema di agevolazioni fiscali disabili, l’uscita della nuova Guida della Agenzia delle Entrate sulle spese sanitarie che si possono portare in detrazione o deduzione, aggiornata al giugno 2019. La guida dedica spazio ed informazioni a tutte le spese sanitarie che possiamo portare nella dichiarazione dei redditi (sostenute sia per persone con disabilità che non), indicando per ciascuna regole e documenti.

Qui vediamo i dettagli del capitolo dedicato  alle spese mediche e di assistenza specifica sostenute per persone con disabilità. A questo proposito, si ricorda che le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

CHI PUO’ USUFRUIRNE -  Sono considerate con disabilità, ai fini della deduzione le persone:
- che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Per coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. È sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo.

- che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.  Per gli invalidi civili, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

SPESE DEDUCIBILI - Le spese ammesse in deduzione sono:
- le spese mediche generiche, quali medicinali, prestazioni rese da un medico generico, eccetera

- le spese di assistenza specifica, ovvero quelle sostenute per:
-  l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica
- le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
- le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
- siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
- siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

SPESE NON DEDUCIBILI – Non si possono portare in deduzione le spese:
- per prestazioni svolte da un pedagogista (secondo il Ministero della Salute, infatti, il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socioculturali)

- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che, in ogni caso, rientrano tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta

- le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministero della sanità dell’8 giugno 2001, per le quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede l’importo di 129,11 euro

- le spese corrisposte a una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute ha precisato, infatti, che questa attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ - Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli, compresi quelli adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico. Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base della percentuale forfettaria stabilita da una delibera regionale. A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

I DOCUMENTI -  La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva. Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.

Per approfondire:

Il testo della guida Agevolazioni fiscali spese sanitarie

Tutte le agevolazioni fiscali disabili
 

Redazione

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