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il logo dell'anmicTutto ciò che c'è da sapere


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1° Luglio 2009 del decreto legge 1°
luglio 2009 numero 78, con l’art. 20 sono state introdotte importanti modifiche in materia di
presentazione delle domande e gestione del flusso di riconoscimento in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità

A) Quadro normativo
L’art. 20 del decreto legge n. 78/09, convertito con legge n. 102/09, cui ha fatto seguito la
Determinazione del Commissario straordinario dell’INPS n. 189/09 prevede che, a decorrere dal
primo gennaio 2010, gli accertamenti medico-legali diretti al riconoscimento dell’invalidità civile e
della situazione di handicap e disabilità sono effettuati dalle Commissioni mediche delle Aziende
sanitarie locali ( ASL ) così come attualmente composte, con l’ulteriore integrazione di un medico
dell’INPS, quale membro effettivo
In ogni caso, dispone la norma, l’accertamento definitivo spetta all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale ( INPS ).
Le domande, dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, handicap o disabilità ,
sempre a decorrere dal primo gennaio 2010, dovranno essere presentate alle sedi provinciali
dell’INPS dove ha la residenza il richiedente. L’INPS provvederà a trasmettere le domande
pervenute alle ASL territorialmente competenti che svolgeranno i relativi accertamenti medicolegali.
Alla conferenza Stato ‑¬â€˜ Regioni è affidato il compito di definire le modalità riguardanti l’esercizio
della funzione concessoria dei trattamenti economici.
La stessa normativa prevede un riordino del processo giurisdizionale innanzi al Tribunali civili ‑¬â€˜
sezioni lavoro, riconoscendo solo all’INPS la legittimazione passiva in tutti i giudizi relativi
all’invalidità civile e all’handicap, limitando la notifica degli atti processuali alla sole sedi
provinciali INPS territorialmente competenti nonché imponendo, a pena di nullità , la partecipazione
di un medico INPS alle indagini peritali effettuate dal Consulente tecnico d’ufficio nominato dal
Giudice nei processi pendenti.

B) Procedimento amministrativo per l’accertamento medico ‑¬â€˜ legale dell’invalidità civile,
della situazione i handicap e disabilità .

Con la Determinazione n. 189/09 del commissario straordinario dell’INPS sono stati fissati i nuovi
aspetti organizzativi e procedimentali dell’accertamento medico ‑¬â€˜ legale nelle materie della
invalidità civile, situazione di handicap e disabilità che, sinteticamente, così si riassumono:
‑¬¢à ¯â€‘¬ Tutti i procedimenti di accertamento e di valutazione della situazione di invalidità , handicap
o disabilità devono essere avviati e possono essere successivamente monitorati in ogni loro
fase solo in via telematica, con esclusione di ogni elemento cartaceo.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Il relativo procedimento, dalla fase della presentazione della domanda amministrativa a
quella di concessione del beneficio o di diniego dello stesso, dovrà avere una durata non
superiore a 120 giorni.
‑¬¢à ¯â€‘¬ L’inoltro dovrà essere effettuato all’INPS provinciale competente per territorio che
provvederà a trasmettere gli atti alle ASL per l’accertamento medico-legale.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Il procedimento di accertamento dell’invalidità civile, handicap o disabilità ha inizio non
con la presentazione della domanda ma con l’inoltro ‑¬â€˜ per via telematica ‑¬â€˜ del certificato
medico contenente la descrizione delle patologie che giustificano la richiesta di beneficio.
‑¬¢à ¯â€‘¬ L’inoltro del certificato medico potrà essere effettuato direttamente da sanitari che abbiano
preventivamente richiesto l’accreditamento presso l’INPS e abbiano ottenuto un PIN di
abilitazione.
‑¬¢à ¯â€‘¬ In questo caso, il Medico, dopo tale inoltro, dovrà rilasciare al richiedente la comunicazione
di avvenuta ricezione, rimessa dall’INPS e contenente un codice identificativo della
procedura attivata.
Nel caso in cui il Sanitario non sia abilitato, rilascerà un certificato cartaceo.
‑¬¢à ¯â€‘¬ L’interessato, una volta ottenuta l’attestazione di avvenuto inoltro in via telematica del
certificato medico con il relativo codice, potrà richiedere all’INPS un PIN per avviare
direttamente la domanda oppure recarsi presso uno degli organismi abilitati per la
presentazione della domanda amministrativa, consegnando la ricevuta ed il codice di pratica
rilasciatogli dal medico che ha inoltrato il certificato in via telematica.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Nel caso in cui il medico abbia rilasciato un certificato cartaceo, il soggetto interessato
dovrà recarsi presso uno degli organismi abilitati che provvederanno a trasmetterlo, in via
telematica, attraverso un medico che sia accreditato quale loro rappresentante.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Le domande potranno essere presentate, in via telematica, dai soggetti interessati, dalle
associazioni di categoria, dai patronati e dagli altri soggetti abilitati, congiuntamente o
successivamente all’inoltro del certificato medico.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Nel caso in cui la domanda sia successiva all’invio del documento medico, la stessa dovrà
essere presentata entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di rilascio dello
stesso.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Unitamente alla domanda amministrativa dovrà essere presentato, sempre in via telematica,
il mandato di assistenza che il soggetto interessato conferisce all’associazione abilitata e
l’autorizzazione specifica al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla
gestione della pratica in via amministrativa, nonché l’elezione del domicilio presso la stessa
per ricevere notizie del procedimento, copia dei verbali di accertamento medico-legale e dei
provvedimenti di concessione dei benefici economici e non.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Ogni pratica trasmessa avrà un suo codice identificativo.
‑¬¢à ¯â€‘¬ All’atto della presentazione della domanda, l’INPS provvederà immediatamente alla
comunicazione della data della visita e nel caso di superamento di quelle programmate con
le ASL, indicherà successivamente la data medesima.
‑¬¢à ¯â€‘¬ L’interessato, attraverso l’associazione potrà comunicare le sue esigenze circa
l’espletamento della visita in determinati giorni e chiedere la modifica della data comunicata
dall’INPS sulla base della programmazione effettuata dalle ASL, nonchè richiedere visita
domiciliare previo inoltro ( sempre in via telematica ) di un certificato medico attestante la
sua in trasportabilità .
‑¬¢à ¯â€‘¬ Per le patologie oncologiche resta fermo l’obbligo di convocazione entro 15 giorni
dall’inoltro dell’istanza di accertamento.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Le Associazioni dovranno osservare particolare attenzione sia all’inoltro della doma nda
tempestivamente entro i trenta giorni dal rilascio della certificazione medica, sia in ordine
alla gestione delle varie fasi della procedura, qualora siano state indicate quali mandatarie e
domiciliatarie da parte dei soggetti interessati.
‑¬¢à ¯â€‘¬ All’atto della visita potrà essere presentata, in cartaceo, a supporto del beneficio richiesto ,
l’ulteriore documentazione medica in possesso.
‑¬¢à ¯â€‘¬ L’accertamento sanitario potrà concludersi con un giudizio medico legale espresso
all’unanimità o a maggioranza dei componenti della Commissione.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Nel primo caso il verbale sarà trasmesso all’interessato o all’Associazione domiciliataria e,
contemporaneamente, se trattasi di accertamento positivo, all’Ente erogatore della
prestazione.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Nel caso di verbale negativo, adottato all’unanimità , dalla sua data di comunicazione
all’interessato o all’Associazione domiciliataria decorreranno i sei mesi per l’eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Nel caso di giudizio espresso a maggioranza, positivo o negativo che sia, gli atti sono
rimessi dalla Commissione di prima istanza al CML ( Centro Medico Legale) dell’INPS
provinciale competente, dove il responsabile del servizio procederà , entro dieci giorni dalla
trasmissione, a validare il verbale o a richiedere una nuova visita da concludersi entro venti
giorni.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Nel primo caso, validato il verbale, dello stesso viene data comunicazione all’interessato o
all’Associazione domiciliataria e, se positivo, all’Ente erogatore del beneficio; nel caso di
verbale negativo, dalla sua comunicazione decorreranno i sei mesi per l’eventuale ricorso
giurisdizionale.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Nel caso in cui il responsabile del Centro Medico Legale ( CML ) dell’INPS disponga una
nuova visita, questa sarà affidata ad una Commissione in cui saranno presenti un medico
dell’INPS con funzioni di Presidente, un medico di categoria (ANMIC), un operatore
sociale in caso di accertamento dell’handicap. L’interessato potrà farsi assistere da un
Medico di fiducia.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Effettuato l’accertamento, l’INPS procederà secondo quanto già innanzi indicato per le
ipotesi di verbali di accoglimento o di rigetto dell’istanza.
‑¬¢à ¯â€‘¬ E’ prevista una ulteriore verifica ordinaria da parte della Commissione medica superiore
rispetto ai verbali definiti dalle Commissioni ASL all’unanimità in prima istanza, in ragione
del 2-5% annui.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Le Commissioni di verifica, previste dal precedente sistema accertativo, sono state
soppresse a partire dal 1° gennaio 2010.
‑¬¢à ¯â€‘¬ Fino al 31/12/2009, le domande dovranno essere presentate in cartaceo sulla base dei crite ri
attualmente vigenti e saranno esaminate secondo le procedure nuove, a partire dall’inizio
dell’anno successivo.

C) Sistema di verifiche straordinarie
Per l’anno 2010, è previsto un controllo straordinario da parte dell’INPS che riguarderà 100.000
invalidi. Pur essendo stati delineati alcun aspetti nella determinazione del Commissario
straordinario dell’INPS n. 189 del 20 ottobre 2009,la materia sarà oggetto di disciplina nella
finanziaria per il 2010.

D) Contenzioso giurisdizionale
Solo per completezza di informazione, si precisano i seguenti punti salienti della nuova disciplina:
‑¬¢à ¯â€‘¬ Il ricorso giurisdizionale deve essere presentato entro sei mesi dalla comunicazione del
verbale all’interessato o all’Associazione.
‑¬¢à ¯â€‘¬ L’INPS, nei giudizi di primo grado, potrà essere assistito anche dai propri funzionari e non
solo da avvocati.
‑¬¢à ¯â€‘¬ L’INPS è il solo soggetto legittimato passivo nei giudizi di invalidità civile e di
riconoscimento dell’handicap e li atti processuali dovranno essere notificati solo presso le
sue sedi provinciali territorialmente competenti.
‑¬¢à ¯â€‘¬ E’ prevista come obbligatoria ( a pena di nullità ) la presenza del medico INPS all’atto della
visita disposta dal Giudice. L’interessato potrà farsi assistere da un proprio medico di
fiducia.
Quanto innanzi sintetizzato potrà essere oggetto di ulteriori precisazioni da parte dell’INPS con la
circolare che doveva essere emanata entro il30 novembre 2009 ma che, allo stato, è ancora in fase
di predisposizione, per cui aspetti di tale nuovo sistema potranno subire variazioni o
puntualizzazioni.

A cura di ANMIC Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili

FONTE

In DISABILI.COM:
VENETO: ARRIVA L’AIUTO PER I NON AUTOSUFFICIENTI

UMBRIA, ASSEGNO DI CURA: LA REGIONE LO CANCELLA

[Redazione]

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