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disegno di unomo che sfreccia su una carrozzinaSecondo il Ministero il provvedimento sarebbe inoltre "censurabile in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale e comunque poco rispettoso nei confronti degli assistiti con disabilità "

L'utilizzo su strada di carrozzine e scooter elettrici è da sempre oggetto di poca chiarezza da un punto di vista normativo. Dove si può transitare con lo scooter per disabili? E' necessaria l'assicurazione per la carrozzina? Sono solo alcune delle domande più frequenti che gli utilizzatori di questi mezzi ci pongono.
Riprendiamo quindi la nota del Ministero della Sanità , intervenuto in merito a una questione relativa all'obbligo o non obbligo di assicurazione per le carrozzine elettriche in comodato d'uso gratuito, che aveva interessato la ASL e i cittadini savonesi, riportata dall'Informa Disabile del Comune di Torino.

IL FATTO - La polemica nasce dall'invio di una lettera nella quale  la Asl savonese informava i pazienti disabili del distretto socio sanitario di Albenga che hanno in comodato d'uso gratuito carrozzine e scooter elettrici dall'azienda sanitaria, dell'obbligo di assicurarsi contro eventuali incidenti. La lettera precisava inoltre che, in caso di mancato adempimento, il mezzo sarebbe stato temporaneamente ritirato e sostituito da carrozzina manuale. L'assicurazione si sarebbe quindi resa necessaria per mettere al riparo lo Stato da eventuali risarcimenti in caso di danni causati dalle carrozzine.

A questo era seguito un interessamento da parte dell'Assessorato alle Politiche Sociali di Albenga, con la richiesta di un parere del Ministero della Sanità , la cui risposta non si è fatta attendere, ed è decisamente dalla parte dei cittadini.

LA NOTA DEL MINISTERO -  La Direzione Generale del Ministero della Sanità ha definito illegittimo e censurabile tale comportamento, motivandolo, con una nota inviata alla amministrazione comunale di Albenga, così: "Il provvedimento ministeriale che regolamenta, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, l'erogazione dei dispositivi e degli ausili tecnici, tra cui le carrozzine a movimentazione elettrica (d.m. 332/1999), prevede, in via ordinaria, che tali ausili siano prescritti da un medico specialista, appositamente autorizzati e successivamente forniti dalla Asl di residenza dello stesso e assegnati in proprietà agli assistiti."

In merito al comodato d'uso gratuito, la nota afferma: 
"Viceversa, l'adozione del comodato d'uso gratuito come formula di fornitura lascia invariato il titolo di proprietà dell'ausilio in capo alla Asl, con conseguenti possibili profili di responsabilità per eventuali danni provocati a terzi. La richiesta agli assistiti destinatari della cessione dell'ausilio di sottoscrivere una polizza di assicurazione a titolo individuale potrebbe originare proprio dalla volontà di tutelare l'Asl dal rischio di eventi come quello che è stato segnalato dall'articolo di stampa allegato alla nota".

Infine ricorda come non debbano essere gli assistiti a farsi carico dell'eventuale assicurazione, né tantomeno dichiara legittimo il ritiro dell'ausilio nel caso di non stipula:   "La scelta della Asl di avvalersi della facoltà prevista dalla norma citata "allo scopo di conseguire economie di gestione" non può tradursi in un onere imposto agli assistiti, cui il Servizio sanitario nazionale deve garantire la fornitura degli ausili a titolo gratuito. Né si può condividere la soluzione proposta che prevede, in caso di rifiuto dell'utente, la prospettiva, di certo non legittima, di ritiro dell'ausilio fornito. È opinione della scrivente Direzione generale del Ministero della Sanità che tale comportamento non sia supportato da previsioni normative, oltre ché censurabile in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale e comunque poco rispettoso nei confronti degli assistiti con disabilità ".


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Redazione



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