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Il tema delle barriere architettoniche e’ sempre attuale e rappresenta un argomento di interesse legislativo ma anche culturale. Negli ultimi dieci anni sono stati attuati interventi per il miglioramento della qualita’ della vita in abitazione private, centri ed istituti residenziali per l’assistenza a persone con menomazioni funzionali. La Regione Piemonte , ad esempio, per finanziare tutte le domande di contributo presentate dagli invalidi totali, ha integrato i fondi statali con risorse del bilancio regionale per circa 12 miliardi.
Per informazioni in Piemonte tel. 011-4323172, 4323888 Dott.ssa Lidia Borghini

Con l’introduzione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per la precisione, il legislatore e’ intervenuto allo scopo di permettere l’utilizzazione degli spazi edificati ad una fascia sempre piu’ larga di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta od impedita capacita’ motoria. Grazie al contributo riconosciuto dalla legge 13/89, e’ possibile ridurre le spese da sostenere per effettuare lavori all’interno della propria abitazioni o in parti comuni , purche’ la persona disabile abbia la residenza anagrafica nell’edificio oggetto della richiesta di contributo oppure si impegni a trasferirla li’ a lavori ultimati. Non e’ pertanto necessaria la proprieta’ della casa, in quanto il contributo puo’ essere richiesto anche se l’abitazione e’ in affitto, purche’ ci sia il consenso del proprietario, con spese a carico di chi abita l’alloggio. Qualora sia impossibile, per impedimenti tecnici o giuridici, effettuare lavori in muratura, il contributo può essere richiesto per l’acquisto di beni mobili che consentano ugualmente di superare le barriere architettoniche. Nel caso si tratti di lavori da effettuare su parti comuni di un condominio, e’ necessario richiedere il consenso all’assemblea condominiale.

1) Hanno diritto al contributo le persone disabili, indipendentemente dal tipo di disabilità (fisica, sensoriale, mentale, psichica), che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

2) Coloro che hanno a carico soggetti disabili, in quanto tutori o genitori.

3) Le persone che sostengono le spese in qualita’ di proprietario dell’immobile, parente, o altro soggetto, allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede una persona disabile.

4) I condomini dove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative alle parti comuni.

5) I centri o gli istituti residenziali per l’assistenza alle persone handicappate.

Hanno diritto al contributo coloro che sostengono le spese, ma la richiesta deve sempre essere presentata dalla persona disabile, anche se le spese sono sostenute da persona diversa. In tal caso la domanda, presentata e firmata dalla persona disabile, deve essere controfirmata da chi sostiene le spese. Nel caso in cui l’interessato non possa muoversi dalla propria abitazione, si puo’ richiedere, all’ufficio dell’Anagrafe di zona o quello centrale, l’invio di un Pubblico Ufficiale al domicilio per ricevere l’attestazione dell’interessato. L’entità del contributo e’ commisurata al costo effettivo dei lavori, e non all’importo complessivo degli stessi (esclusa l’IVA ed eventuale parcella del progettista). Per informazioni piu’ dettagliate ci si puo’ rivolgere al numero verde del Ministero delle Finanze: l’848 800 444 e’ attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il contributo previsto dalla Legge n. 13/89 e’ cumulabile con altri contributi, purche’ l’importo complessivo di questi non superi la spesa effettivamente sostenuta. Il contributo non puo’ essere superiore all’importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda. La domanda ( compilata su carta da bollo o in carta semplice a cui deve essere applicata una marca da bollo da L. 20.000, ed indirizzata al Sindaco del Comune ove e’ ubicato l’immobile) deve indicare tutti gli interventi da realizzare e deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno, prima di iniziare i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Le domande presentate successivamente a tale data verranno prese in considerazione l’anno successivo. Le persone invalide al 100% con difficoltà di deambulazione hanno diritto di “precedenza” nella determinazione della graduatoria rispetto ai soggetti con una percentuale di invalidita’ minore. Dopo la presentazione della domanda al Comune di residenza, la procedura stabilita dalla legge per ottenere l’effettiva erogazione e’ la seguente:

1. Il sindaco provvede a valutare l’ammissibilita’ delle domande e le trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione.

2. La Regione definisce la graduatoria degli aventi diritto al contributo in ordine cronologico di presentazione delle domande (con precedenza alle persone disabili al 100% con difficoltà di deambulazione).

3. I contributi vengono concessi nell’ordine previsto dalla graduatoria. Se i fondi risultano insufficienti, non possono essere soddisfatte tutte le richieste: le domande restano inserite in graduatoria e sono valide anche per gli anni successivi, non risultando pertanto necessaria la ripresentazione della domanda.

4. Terminata la valutazione delle domande, i Comuni informano mediante lettera l’esito delle domande.

5. I richiedente hanno a disposizione 30 gg. di tempo dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria per poter presentare eventuali ricorsi al Comune circa l’importo, la data, o la loro posizione in graduatoria.

6. Quando il Comune ha la disponibilità dei fondi richiede, con lettera, all’interessato la fattura pagata relativa ai lavori svolti, invia un tecnico per un sopralluogo al fine di accertare che la realizzazione delle opere coincida con quanto dichiarato e di verificare che la persona disabile sia residente nell’edificio oggetto del contributo.

7. Il contributo viene erogato solo dopo la consegna della fattura gia’ pagata e dopo il sopralluogo.

Federico Fusetti - federico@disabiliforum.com

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