Menu

Tipografia

Pubblichiamo l'interrogazione parlamentare presentata dall'on. Tiziana Valpiana, segretario di presidenza della Camera dei Deputati e Componente della XII commissione permanente Affari Sociali, al Ministro della Salute Girolamo Sirchia, in cui chiede lumi sul fatto, che nonostante la legge, molti comuni facciano ancora partecipare  i familiari alla spesa per i servizi sociali per i disabili e portatori di handicap. Pubblichiamo anche la risposta del Ministro .

PREMESSA
 
Inviamo per conoscenza e diffusione l'interrogazione n°4-04096 presentata al Ministro della salute dall'On.Tiziana Valpiana per denunciare il fatto che, nonostante la legge  preveda che i servizi sociali erogati a portatori di handicap o a non autosufficienti non debbano avere alcun onere a carico dei familiari, molti comuni e ASL continuano a chiedere compartecipazioni a parenti tenuti agli alimenti. Gli enti erogatori dovrebbero, invece, tenere conto del diritto personale degli aventi diritto ai servizi sociali e con l'interrogazione l'On. Valpiana chiede al Ministro di diramare una circolare che interpreti definitivamente la normativa per porre fine alle moltissime incertezze.
 Si allega la  risposta del Ministro, Girolamo Sirchia.
 
Seduta n. 201 del 9/10/2002
SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:

VALPIANA. - Al Ministro della salute

- Per sapere - premesso che:
da quasi due anni è in vigore la legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali»;
l'articolo 25 della legge suddetta stabilisce che «ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130»;
il decreto legislativo n. 130 del 2000 sancisce che gli enti pubblici, per le prestazioni sociali «erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali», debbano prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo economico ai parenti);
nello stesso decreto legislativo viene precisato che le nuove disposizioni «non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile» e che esse «non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata»;
il documento «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio del Ministro per la solidarietà sociale dell'ottobre 2000, afferma testualmente «nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte delle spese sostenute per la "cura" di un componente affetto da una malattia cronica» -:
se il Ministro conosca i motivi in base ai quali gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali continuino a pretendere il versamento di contributi economici da parte di parenti di soggetti maggiorenni assistiti con handicap grave e di ultrasessantacinquenni non autosufficienti, pretesa che comporta oneri spesso insostenibili per le famiglie;
se intenda predisporre apposito atto di indirizzo per il rispetto integrale della legge
(4-04096)

Seduta del 4/3/2003

Risposta. - L'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione e sistema integrato di interventi e servizi sociali) stabilisce che "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109...".

A sua volta, l'articolo 3 comma 2-ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, prevede che "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria..., rivolte a persone con handicap permanente grave..., nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità".

"Il suddetto decreto", continua l'articolato, "è adottato..., al fine... di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione...".

Tale provvedimento non è stato ancora emanato.

Allo stato attuale, quindi, non può essere invocata la citata disposizione di cui all'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai fini dell'individuazione della percentuale di partecipazione alla spesa degli assistiti in argomento, posto che detta norma rimanda alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il quale, a sua volta, rimette la propria applicazione all'emanazione di un provvedimento, che, come già evidenziato, non è stato ancora formulato.

Occorre tener conto, altresì, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli di assistenza), nell'attribuire ai Comuni il compito di erogare le prestazioni sociali in questione, riconoscono agli stessi la potestà di stabilire la relativa quota di partecipazione a carico dei cittadini.
I comuni, quindi, nell'esercizio delle proprie funzioni, individueranno la percentuale del concorso alla spesa per la quale saranno gravabili i destinatari delle prestazioni sociali erogate.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy