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PENSIONE DI INVALIDITA’ TRASFORMATA IN PENSIONE DI ANZIANITA’

 Partiamo, appunto, da alcune sentenze della Corte di Cassazione grazie alle quali finalmente ha trovato soluzione il problema dell'immutabilità del titolo pensionistico. L'Inps (circolare n. 91 del 15 maggio 2002) su questo punto ha fatto chiaramente marcia indietro.
Questo significa che il titolare di pensione di invalidità, cioè il trattamento di invalidità con decorrenza anteriore alla legge n. 222 del 12 giugno 1984, e ammesso, a domanda, a trasformare la pensione di invalidità in pensione di anzianità o vecchiaia. Lo stesso discorso (trasformazione in pensione di anzianità) vale per l'assegno di invalidità. Si ricorda che per legge l'assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile. L'Inps ha cambiato rotta a seguito di una serie di sentenze della Corte di Cassazione (sentenze 1821 e 6603 del 1998 e 4829 e 4911 del 2001). Tutte le sentenze della Cassazione degli ultimi anni hanno riconosciuto la mutabilità del titolo pensionistico con una serie di motivazioni analoghe. Tra le argomentazioni portate dalla Cassazione a sostegno delle proprie pronunce vanno essenzialmente evidenziate le seguenti. L'articolo 1, comma 10, della legge n.222 del 12 giugno 1984 grazie al quale, al compimento dell'etàˆ stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. D'altra parte, la Cassazione fa notare che nell'ordinamento previdenziale vigente non esiste un principio generale di immutabilità del titolo di pensione.
La trasformazione della categoria di pensione si può ottenere solo presentando alla competente sede Inps la domanda: può verificarsi che titolari di assegno di invalidità o pensione di invalidità siano morti senza aver presentato la domanda di trasformazione. Va sottolineato che gli eredi non possono sanare la situazione presentando la domanda in sostituzione del pensionato deceduto. Il motivo, per l'Inps, è molto semplice: il diritto alla pensione non è trasmissibile rientrando tra i diritti della personalità.
Gli effetti della domanda di conversione si producono dal 1¡ giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a condizione che siano presenti tutti i requisiti di legge per la nuova pensione (per le pensioni di anzianità bisogna considerare anche le famose "finestre").
Ovviamente, la trasformazione scatta se è più favorevole per il pensionato.

ASSEGNO DI INVALIDITA’: L'ESCLUSIONE DAL BENEFICIO DELL'ACCREDITO

Sul fronte del beneficio (due mesi di accredito figurativo per ogni anno di servizio prestato dai disabili con il massimo di 5 anni di contribuzione convenzionale) previsto dall'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) va registrata un'interpretazione restrittiva del ministero del Lavoro sull'espressione legislativa "invalidi per qualsiasi causa".
Questo criterio interpretativo ruota essenzialmente sulla previsione di percentualizzazione del grado di invalidità. Vengono cos“ esclusi i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) e dei fondi sostitutivi per la cui concessione non e prevista, appunto, la percentualizzazione del grado di invalidità.
Lo ha comunicato l'INPS con la circolare n. 92 del 16 maggio 2002.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

L'assegno ordinario di  invalidità, non reversibile ai superstiti, è stato istituito dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984, entrata in vigore il 1¡ luglio 1984.
I requisiti sanitari e contributivi per l'assegno di invalidità sono i seguenti:

* riduzione in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo (requisito sanitario);
* possesso di almeno 5 anni di anzianità assicurativa, cioè dalla data di inizio dell'assicurazione siano trascorsi non meno di 5 anni (requisito assicurativo);
* possesso di almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di assegno (requisiti contributivi).

CONFERMA DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA'

L'assegno di invalidità viene riconosciuto per un periodo di tre anni. L'assegno, però, è confermabile (l'interessato deve presentare domanda di conferma nel semestre anteriore alla scadenza) per periodi della stessa durata quando la riduzione della capacità di lavoro (da accertarsi considerando anche l'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare dell'assegno) rimanga al di sotto del limite di legge (a meno di un terzo). Il punto di partenza per stabilire il triennio iniziale che quelli successivi è costituito dalla data di decorrenza dell'assegno.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi (comprese l'iniziale concessione e le successive conferme) scatta l'automatica conferma dell'assegno, indipendentemente dalla domanda dell'interessato.

SISTEMA DI CALCOLO

L'assegno di invalidità viene liquidato con il sistema di calcolo retributivo o con quello nuovo contributivo introdotto dalla riforma Dini.
Quando l'importo dell'assegno di invalidità viene liquidato con il sistema di calcolo "contributivo" si assume il coefficiente di trasformazione (tabella "A", allegata alla legge 335/95) relativo all'età di 57 anni nel caso nel quale l'età dell'interessato, all'atto dell'attribuzione dell'assegno di invalidità, risulti inferiore.

PENSIONE ORDINARIA DI  INABILITA’

La pensione ordinaria di inabilità, reversibile ai superstiti, è stata introdotta dall'articolo 2 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, entrata in vigore il 1¡ luglio 1984.
Viene considerato inabile l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per questo tipo di pensione, quindi, viene stabilita la cessazione di qualsiasi attività lavorativa (dipendente, autonoma professionale).
Ecco i requisiti per l'ottenimento su domanda da presentare alla competente sede Inps, della pensione ordinaria di inabilità:

* infermità fisica o mentale; accertata secondo la legge 222/84, tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro (requisito sanitario);
* possesso di almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva, dei quali almeno 3 anni maturati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione (requisiti assicurativi e contributivi).

La pensione di inabilità è incompatibile:

* con i compensi derivanti da attività lavorativa subordinata o autonoma in Italia o all'estero svolta successivamente alla concessione della pensione;
* con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti) o in albi professionali (medici, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e cos“ via);
* con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

IL "BONUS" PER LA PENSIONE DI INABILITA'

Nel caso della pensione liquidata con il sistema retributivo, l'anzianità contributiva posseduta viene aumentata dei contributi riferiti agli anni compresi tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) entro il limite massimo di 40 anni di contributi.
Il bonus per la pensione liquidata con il sistema contributivo è previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 335/95 mediante l'aggiunta al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, di un'ulteriore quota di contribuzione con riferimento al periodo mancante al raggiungimento del 60¡ anno di età dell'interessato (sia uomini che donne) nel limite massimo di 40 anni di contributi.
Per la liquidazione della pensione di inabilità si considera il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto del pensionamento risulti inferiore.

INFO
Tratto da BOTTININFORMA

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