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Ecco il testo integrale del disegno di legge presentato in Senato, per lo sviluppo dello sport tra i disabili.
A proporlo, il senatore Luciano Falcier.
Il documento è stato inviato in Redazione dall'onorevole Stefano Bottini, attraverso la sua newsletter "Bottininforma"

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE N° 1682
d'iniziativa del senatore LUCIANO FALCIER (FI)

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dello sport per le persone disabili
 
Onorevoli Senatori. – Lo sport fra le persone disabili ha assunto nel corso degli ultimi anni un crescente interesse. Avviato per iniziativa di alcuni centri di riabilitazione nel corso degli anni cinquanta, in particolare per le persone con disabilità fisica, si è via via esteso a tutti i Paesi ed alle più variegate discipline coinvolgendo le diverse tipologie di handicap: fisico, psichico e sensoriale.

La pratica sportiva, promossa per la sua indubbia valenza riabilitativa, ha assunto nel corso degli anni sempre più carattere agonistico, con manifestazioni sia a livello locale che internazionale, fino alla sua più alta espressione rappresentata dai giochi olimpici.

Dalle prime paraolimpiadi di Roma del 1960, ai giochi di Sidney, lo sport dei disabili ha visto una forte evoluzione con un progressivo miglioramento delle prestazioni e della qualità delle competizioni dei praticanti. Il miglioramento si è reso possibile per lo sviluppo di una diffusa rete di iniziative, di società e di organismi che hanno dato corpo e costruito le basi tecniche ed organizzative per la crescita del movimento. Società sportive, federazioni territoriali e soprattutto la Federazione italiana sport disabili (FISD) costituiscono l’organizzazione per questa particolare espressione dello sport italiano.

La FISD, nata nel 1990, è oggi membro effettivo del Comitato olimpico nazionale italiano, conta circa 15.000 tesserati e 500 società affiliate permettendo la pratica sportiva a differenti tipologie di handicap: paratetraplegici, amputati, celebrolesi, psichici, non vedenti ed ipovedenti. Come viene specificato all’articolo 2 del suo statuto, essa svolge la propria attività attraverso l’esercizio, la promozione, la diffusione, la propaganda e lo sviluppo della pratica sportiva, ed è strutturata secondo i criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

La FISD, inoltre, favorisce studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini sotto l’aspetto medico-scientifico, sociale, economico e giuridico, organizza, coordina e partecipa a manifestazioni e attività socio-medico-sportive, sia in Italia che all’estero, al fine di propagandare e approfondire le problematiche inerenti ai disabili.

La promozione dello sport da parte della FISD riguarda non solo l’attività agonistica e paraolimpionica, ma anche quella a valenza riabilitativa. Handicap e sport costituiscono, infatti, un binomio perfettamente compatibile e di reciproca utilità. Lo sport è infatti un’attività che facilita l’integrazione sociale dei disabili e rafforza la loro fiducia nei propri mezzi ampliandone le possibilità non solo nell’espressione agonistica, ma anche nelle diverse attività della vita.

Il presente disegno di legge, all’articolo 1, fissa il contributo reale e concreto alla FISD perchè possa meglio promuovere e disciplinare l’attività sportiva dei disabili nel nostro Paese. All’articolo 2, definisce i criteri per regolamentare l’attività della Federazione al fine di renderla conforme e più omogenea alla normativa internazionale ed alle linee indicate dal Comitato internazionale paraolimpionico.


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario pari a 100.000 euro per l’anno 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per le attività culturali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, definisce, con proprio decreto, l’attività della FISD quale Comitato paraolimpico nazionale, per la gestione delle attività paraolimpiche in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

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