Pubblichiamo qui di seguito la sentenza della Cassazione. Lha inviata al nostro sito lon .Stefano Bottini.
OGGETTO:
Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dellart. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.
SOMMARIO:
La sentenza in oggetto ha riconosciuto lassegno da invalido civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica, atteso che questultima può essere ricompresa nellaccezione dello stato di incollocazione al lavoro.
1 Normativa in atto
Lart, 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.118 dispone che ai mutilati ed agli invalidi civili di età compresa tra il 18°anno e letà pensionabile, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, in misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo durante il quale tale condizione sussiste, è concesso un assegno mensile a carico dello Stato.
2 Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Lucca