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Pubblichiamo qui di seguito la sentenza della Cassazione. L’ha inviata al nostro sito l’on .Stefano Bottini.

OGGETTO:
Applicazione sentenza Corte Costituzionale n. 329 del 1-9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971 n. 118 in relazione agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.

SOMMARIO:
La sentenza in oggetto ha riconosciuto l’assegno da invalido civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica, atteso che quest’ultima può essere ricompresa nell’accezione dello stato di “incollocazione al lavoro”.

1 – Normativa in atto

L’art, 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n.118 dispone che ai mutilati ed agli invalidi civili di età compresa tra il 18°anno e l’età pensionabile, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, in misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo durante il quale tale condizione sussiste, è concesso un assegno mensile a carico dello Stato.

2 – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa dal Tribunale di Lucca

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