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inpsSoltanto dopo l’accertamento tecnico il Giudice potrà prendere in esame ciascun caso

È entrato in vigore il primo dell’anno il nuovo iter procedurale relativo ai ricorsi in materia di invalidità , sia civile che pensionabile: non più facoltà di ricorsi giudiziali, ma obbligo di accertamenti tecnici preventivi. Ovvero, verifiche delle €˜condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio‑¬. Scopo del provvedimento: arrivare a pronte mediazioni tra ricorrenti senza passare per il Tribunale. Sono infatti oltre 500mila i ricorsi che, dal 2009 a oggi, interessano l’invalidità civile.

Pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero n. 171 del 25 luglio 2011, il nuovo iter è contenuto nel decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011.

PRIMA - In passato il cittadino che ricorreva in giudizio presentava ricorso giudiziale entro, e non oltre, 6 mesi dalla notifica del verbale. Il Giudice nominava il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) incaricato della perizia che, una volta effettuata, veniva acquisita agli atti insieme alla documentazione sanitaria allegata dal ricorrente all'atto di presentazione del ricorso e alla documentazione presentata dalla controparte.

D’ORA IN POI - Il nuovo articolo n.445 bis del codice di procedura civile sancisce per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84,  l'obbligatorietà dell'accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio.

La riforma introdotta dalla Manovra correttiva - di cui si prevede l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2012 - stabilisce che chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta istanza di accertamento tecnico preventivo. In altre parole, non si procede più alla presentazione del ricorso introduttivo per il giudizio, ma deve essere  depositata, presso la Cancelleria del Tribunale di residenza, l'istanza di accertamento tecnico allo scopo di verificare preventivamente le condizioni sanitarie che possano o meno legittimare la richiesta. Il giudice procede secondo le disposizioni sulla consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite, in quanto compatibili, e secondo le previsioni inerenti la consulenza tecnica d'ufficio.

La consulenza tecnica preventiva avrebbe come obiettivo la possibilità di accordo tra le parti  senza dare inizio al contenzioso giudiziale. L'accertamento tecnico preventivo è la condizione obbligatoria di procedibilità della domanda.

L’improcedibilità deve essere rilevata non oltre la prima udienza dal consulente tecnico dell’ufficio (Ctu). È il giudice a procedere poi secondo le disposizioni delle consulenza tecnica, intimando o meno l’erogazione delle prestazioni dovute. In caso di contestazione della decisione del Ctu, si ha tempo 30 giorni per un ricorso introduttivo del giudizio in merito, specificando però i motivi della contestazione: inappellabile tuttavia il giudizio. In assenza di contestazione, invece, il giudice omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. A quel punto, gli organi competenti hanno fino a 120 giorni per il pagamento delle prestazioni dovute.

Il nuovo iter riguarda dunque tutti i futuri contenziosi giudiziari relativi a invalidità civile, cecità , sordità , ma anche pensioni d’inabilità e di invalidità €˜pensionabile‑¬, ovvero quelle pensioni riconosciute a lavoratori divenuti disabili totali o parziali nel corso della loro vita lavorativa o aggravati, se già disabili, al momento dell’assunzione.

PER APPROFONDIRE:

Circolare INPS del 30 dicembre 2011, n. 168: Accertamento tecnico preventivo obbligatorio


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INVALIDITA’ CIVILE: LE PROCEDURE SONO TROPPO LUNGHE E SPESSO INEFFICACI


Alessandra Babetto

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