APPROFONDIMENTO TUTELA LEGALE

Luglio 24, 2009

img_bilancialeggeI DIRITTI DEI DISABILI. ALLA RICERCA DI UNA VERA AUTONOMIA

Alla ricerca di una vera autonomia dopo le leggi sull’invalidità civile, uno sguardo alle tutele delle persone con handicap e ai loro familiari sia sul lavoro che nella vita sociale.

di Angelo Ferri

La tutela sociale, intesa come protezione dal bisogno, è contemplata in numerosi articoli della nostra Costituzione:
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali .. e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali, intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro..
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

La normativa

Ad essi pare conformarsi l’art.25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (pronunciata a Parigi il 10.12.1948) in cui sinteticamente viene e¬nun¬ciata la locuzione sicurezza sociale.
In sostanza la tutela sociale delle disabilità , rientra nella finalità dello stato democratico, ispirandosi ai principi di larga civiltà delineati dalla Costituzione.
Nel sistema della sicurezza sociale (welfare state), spiccano 2 leggi: quella sull’invalidità civile (118/71) e quella sulla disabilità (104/92). La ratio della prima (118/71) concerne la collocabilità al lavoro per i cittadini fra i 18 e i 65 anni; la seconda (104/92) tutela invece lo svantaggio sociale a qualunque età . Tralasciamo l’invalidità civile che è stata illustrata su queste pagine alcuni mesi fa e concentriamoci sulla legge 104/92.
Quest’ultima definisce i livelli di gravità derivanti da una disabilità e prevede interventi volti concretamente a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

Presentazione riassuntiva della legge 104/92
(gli accertamenti sono effettuati dalle commissioni d’invalidità civile della ASL)

Art. 3
Soggetti aventi diritto.
– Comma 1
È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
– Comma 2
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
– Comma 3 (Handicap grave)
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità . Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
– Comma 4
La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 4
Accertamento dell’handicap.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà , alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Il D.L. del 27.8.93, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che “qualora la commissione medica di cui al presente articolo 4, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato; l’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione; la commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda”.

LE AGEVOLAZIONI

– Permessi lavorativi (art.33 Legge 104/1992)
– Agevolazioni pensionistiche
– Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave
– Congedi di maternità e paternità
– Congedi per educazione e assistenza ai figli
– Congedi per malattia del figlio
– Congedi per eventi e cause particolari
– Anticipazione del trattamento di fine rapporto
– Scelta sede di lavoro, trasferimento, avvicinamenti.
– Lavoro notturno
– Pensione di reversibilità
– Accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro

BENEFICI

Handicap riconosciuto, i benefici:
– servizio di aiuto personale
– comunità -alloggio e centri socio-riabilitativi (art.10).
– rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all’estero a scopo di cura (art.11)
– diritto all’educazione, istruzione, integrazione scolastica (artt.12,13,14,15)
– inserimento in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro (artt-17-18)
– utilizzo di adeguati ausili tecnici; tempi aggiuntivi per esami nei concorsi pubblici (art.20)
– abolizione, ai fini dell’assunzione, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art.22)
– eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art.24)
– accesso ai mezzi di informazione radio-tv e telefonica (art.25)
– contribuzione, da parte delle ASL, alle spese per modificare i mezzi di trasporto individuali (art.27)
– facilitazioni parcheggio (art.28)

Benefici lavorativi

Art 21
In caso di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni cat. I, II, II Tab.A legge 648/1950 diritto di scelta tra le sedi disponibili (enti pubblici); precedenza nei trasferimenti

Art 33
Prevede agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavorativi per i parenti.
Comma 1 e 2
Prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre, anche adottivi, del minore con handicap (a meno che il bambino non sia ricoverato presso istituti specializzati). In alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno d’età .
Comma 3
Dopo i tre anni, i genitori o colui che assiste una persona con handicap, hanno diritto a 3 gg. Di permesso mensile (salvo ricovero della persona con handicap).
Comma 6-7
Scelta, ove possibile, da parte di genitori, affini o chi assiste, di sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; nessun trasferimento senza consenso.

FONTE : La Repubblica Salute, 2 luglio 2009, pag. 12

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