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fisco_logoAccanto ai falsi invalidi colpiti l'assegno mensile e l'integrazione scolastica

Continua in Parlamento la discussione della nuova manovra finanziaria varata dal Governo, l'iter procedurale per l'approvazione della manovra si sta svolgendo in tempi molto rapidi ed entro sessanta giorni dovremmo essere in grado di conoscere il "risultato definitivo". La manovra correttiva è stata presentata in Consiglio dei Ministri il 25 maggio scorso è stata firmata dal Presidente della Repubblica il 31 maggio e il giorno stesso il decreto-legge n.78, denominato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" , è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Da quel momento, in base alla legge italiana, il DDL ha, come si diceva, sessanta giorni per essere approvato da Camera e Senato ed essere così convertita in legge.

Avevamo già parlato di questa manovra finanziaria ma è importante comprendere che nel corso di tutti i passaggi che la proposta iniziale deve fare per diventare legge può subire delle modifiche anche molto sostanziose quindi andiamo a vedere punto per punto, se la legge venisse approvata così com'è, quali sarebbero gli esiti e i cambiamenti per quanto riguarda le persone disabili, concentrati, all'interno del testo della legge, nel comma 15 dell'articolo 9 e nell'articolo 10.

Gli aspetti coinvolti maggiormente sono quelli dell'inclusione scolastica, e dell'istruzione in generale, della pensione di invalidità e della "caccia" ai falsi invalidi.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il numero degli insegnanti di sostegno assegnati per l'anno scolastico 2010/2011 rimane invariato rispetto a quello previsto per l'anno scolastico 2009/2011 (l'organico messo a disposizione dal Ministero viene dunque congelato) ma è fatta salva la possibilità di attivare servizi di sostegno ulteriori e particolari in caso di accertata gravità .

Articolo 9, comma 15
Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità , di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ASSEGNO MENSILE
Per le domande presentate a partire dall'1 giugno 2010 la percentuale di invalidità necessaria per ottenere l'assegno mensile passa dal 74% all'85%. Anche le prestazioni di invalidità , cecità e sordità civile, handicap e disabilità , nonché le prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'Inps, possono essere rettificate (e quindi tolte) dall'ente erogatore in caso di errore di attribuzione.

FALSI INVALIDI
Gli operatori sanitari che intenzionalmente attestano un falso stato di malattia o handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici successivamente revocati per insussistenza dei requisiti, vanno incontro alla reclusione da uno a 5 anni e alla multa da 400 a 1.600 euro. Il medico, ferma restando la responsabilità penale e disciplinare, deve inoltre risarcire il danno patrimoniale e all'immagine subito dalla pubblica amministrazione.

Per verificare il possesso dei requisiti da parte di chi percepisce le prestazioni di invalidità civile, l'Inps effettua un piano di 500 mila ispezioni anche nel triennio 2010-2012. Il programma risulta così ripartito: 100 mila controlli quest'anno e 200 mila verifiche sia nel 2011 sia nel 2012.

Articolo 10
1. Per le domande presentate dal 1 giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è elevata nella misura pari o superiore all'85 per cento.
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità . Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: "Per il triennio 20102012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile."
5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità , in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità . I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 ebbraio1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.



Per approfondire leggi anche i nostri Speciale AGEVOLAZIONI FISCALI e Speciale RICONOSCIMENTO INVALIDITA' CIVILE


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APPROVATA LA MANOVRA FINANZIARIA: TAGLI AL SOSTEGNO MA NIENTE TETTO DI REDDITO PER L'ACCOMPAGNAMENTO



Alessandra Babetto

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