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MODALITA' DI ASSUNZIONE

Per poter accedere ai benefici della legge n. 68 i disoccupati disabili devono iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato (art. 8) e vengono inseriti in una graduatoria unica sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili o attraverso dei prospetti informativi inviati periodicamente agli uffici competenti (art. 9).

I datori di lavoro accedono ai benefici della legge attraverso:

Modalità

Agevolazioni

Chiamata numerica senza agevolazioni, qualora il lavoratore disabile non abbia bisogno di sostegni; 1 lavoratore per le azienda da 36 a 50 dipendenti e il 40% dei dipendenti per aziende oltre i 50 dipendenti
Chiamata nominativa senza agevolazioni, qualora il lavoratore disabile non abbia bisogno di sostegni; 1 lavoratore per le azienda da 15 a 50 dipendenti e il 60% dei dipendenti per aziende oltre i 50 dipendenti
Convenzione con chiamata nominativa l’azienda gode di agevolazioni sulla base delle caratteristiche dei lavoratori e delle particolari esigenze di inserimento (fiscalizzazione oneri sociali, finanziamento alla modifica di impianti e/o ambienti di lavoro, azioni di sostegno)
Convenzione con cooperative sociali o liberi professionisti disabili con chiamata nominativa per un numero limitato di lavoratori per azienda che necessitano di una formazione propedeutica alla attività lavorativa; durano un anno, rinnovabile, e prevedono la contestuale assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile in azienda e l'affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa o al libero professionista

I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni (art. 4) in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

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