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I SERVIZI PER L'IMPIEGO E I COMITATI TECNICI

Le competenze del collocamento in generale, e quindi anche del collocamento mirato per le persone disabili, sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni ed alle Province.
La legge prevede l’istituzione dei servizi per l’impiego che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
All’interno della Commissione regionale per l’impiego sono costituite apposite sub-commissioni competenti per il collocamento mirato. A livello provinciale, oltre ai Centri per l’impiego, alle dipendenze delle province, distribuiti omogeneamente sul tutto il territorio provinciale, all’interno dei servizi per il collocamento ordinario, opera un Ufficio provinciale competente per il collocamento mirato (art. 6), che si serve di specifici servizi per l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili (chiamati "comitati tecnici").
I comitati tecnici, composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e coadiuvati da una commissione tripartita della quale fanno parte sindacati ed associazioni di persone disabili, operano sulla base del profilo socio-lavorativo e della diagnosi funzionale elaborati dalla commissione di accertamento della L 104/92 presso le ASL (DPCM del 13.1.2001), ed in raccordo con i servizi territoriali per aggiornare le informazioni utili ai fini della definizione di un progetto individualizzato per ogni persona iscritta alle liste del collocamento provinciale.
Il comitato tecnico:

a) valuta le capacità e le potenzialità lavorative dei lavoratori disabili, anche sulla base degli opportuni accertamenti;

b) definisce gli strumenti atti all’inserimento lavorativo ed al collocamento mirato;

c) predispone un piano di sostegno e tutoraggio all’inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;

d) orienta i lavoratori disabili verso formazioni o aggiornamenti professionali utili;

e) orienta i datori di lavoro sulle opportunità e le metodologie per l’inserimento lavorativo di lavoratori disabili in azienda;

f) predispone, in raccordo con la commissione di accertamento di cui al DPCM 13.1.2000, i controlli sui luoghi di lavoro sull’andamento degli inserimenti lavorativi in rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato;

g) collabora alla raccolta di informazioni per la formulazione del profilo socio-lavorativo della commissione di accertamento di cui al DPCM 13.1.2000;

h) collabora alla stesura dei programmi di formazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori disabili.

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