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FONDO NAZIONALE E REGIONALE

E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13), finanziato annualmente attraverso il bilancio dello stato.
Sulla base dello stato di applicazione della norma e di utilizzo dei fondi accreditati il fondo ripartisce tra le regioni le sue dotazioni finanziarie.

Anno

Finanziamenti stanziati

1999

20, 65 milioni di Euro (40 miliardi di lire)

2000

31 milioni di Euro (60 miliardi di lire)

2001

2002

Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 14).
Il fondo è alimentato dai fondi nazionali, dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti, dalle oblazioni delle aziende esonerate e da contributi di diversa origine.
Il fondo è gestito da un comitato regionale in cui sono rappresentati sindacati, imprenditori ed è destinato a finanziare tutte le iniziative di sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo. In particolare, eroga:

  • contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno ed all'integrazione;
  • contributi aggiuntivi (rispetto ai rimborsi forfetari);
  • ogni altra provvidenza in attuazione di questa legge.

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