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DATORI DI LAVORO E QUOTE DI RISERVA

La quota d'obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private è scaglionata secondo il numero di addetti; la quota d’obbligo è abbassata (dal 15% al 7%) rispetto alla legislazione precedente, però è stata estesa ad un numero maggiore di ditte (le aziende soggette all'obbligo di assunzione partono da 15 dipendenti invece dei 35 della legislazione precedente).

Ricapitolando quanto stabilisce l’art. 3 della legge le aziende soggette all’obbligo hanno la seguente dimensione e devono assumere le seguenti aliquote di lavoratori disabili:

 

Numero di addetti

Quota d'obbligo d’assunzione

15 - 35 dipendenti un lavoratore disabile
36 - 50 dipendenti due lavoratori disabili
Più di 50 dipendenti 7% di lavoratori disabili
Più di 50 dipendenti 1% vedove, orfani, e profughi


I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse (art. 5).
La partecipazione (art. 17), da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione di adempimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché ad apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge.

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