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LAVORO DISABILI - SPECIALE
a cura di Ilaria Vacca

disabili al lavoro

PREPENSIONAMENTO PER I FAMILIARI CHE ASSISTONO DISABILI GRAVI

(24 maggio 2010)
La legge bipartisan in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili è stata approvata dalla Camera all'unanimità . Si attende ora l'approvazione del Senato.
Le agevolazioni previste si differenziano a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato.

Per i DIPENDENTI PUBBLICI il prepesionamento non è previsto, ma viene assicurato un trattamento di favore in caso di "esonero anticipato del servizio". Sui tratta di una formula prevista dall'articolo 72 della Legge 133/2008 e poi regolamentato dalla Circolare 10/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica. La domanda di esonero deve essere presentata dal dipendente che abbia raggiunto il requisito minimo di anzianità contributiva richesta (al momento 35 anni). La durata massima dell'esonero è di 5 anni.

Se si è raggiunto il limite d'età o l'anzianità contributiva al termine di questo perioro di esonero sarà possibile andare in pensione. Il nuovo testo avvantaggia gli esonerati in quanto prevede un beneficio retributivo: il trattamento economico sarà pari al 70% della retribuzione complessiva percepita al momento dell’esonero, contro il 50% previsto negli altri casi. Questo beneficio, viene riconosciuto ai lavoratori che «si dedichino al lavoro di cura e di assistenza per i familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

Il testo non individua particolari gradi di parentela o affinità per i dipendenti pubblici . Non prevede nemmeno l’obbligo della convivenza.

Quali tipologie di disabilità sono incluse? Viene richiesta la doppia condizione di handicap grave (Legge 104/1992, art. 3 comma 3) e inabilità totale. Per quest’ultima il testo si riferisce ad una delle due definizioni che danno titolo all’indennità di accompagnamento.
Sono esclusi i casi in cui sia stata riconoscita solo l'indennità di frequenza e sono altrettanto esclusi tutti i casi in cui l’inabilità (civile) totale derivi dal riconoscimento «dell’impossibilità a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore» (gravi lesioni midollari, distrofie muscolari, sclerosi multiple o laterali amiotrofiche). Il testo si riferisce esplicitamente ai soli invalidi civili (richiama esplicitamente il Decreto 5 febbraio 1992 che di questo tratta). Non sono previste né contemplate le invalidità gravi derivanti da cause di servizio, di lavoro o altro.

Per DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO e per gli autonomi iscritti all’Inps è invece prevista:l’erogazione anticipata del trattamento pensionistico (in via sperimentale per il triennio 2010 -2012). L’anticipazione del pensionamento può essere richiesto solo dai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età , con almeno venti annualità di contributi previdenziali.
Per far valere i benefici previdenziali il lavoratore deve dimostrare di convivere con il familiare disabile e di assisterlo da almeno 18 anni. Il familiare al non deve essere stato ricoverato in istituto nè  deve esserlo al momento della richiesta di pensionamento. Il beneficio spetta solo al coniuge, al genitore o al figlio della persona con disabilità .

Il prepensionamento è fruibile da un solo lavoratore.
Il beneficio può essere richiesto anche dai fratelli o dalle sorelle nel caso di assenza di genitori o qualora essi siano impossibilitati a prestare assistenza al disabile per motivi di salute (sarà necessario presentare la certificazione di morte o quella sanitaria). La convivena deve essere dimostrata da una certificazione storico-anagrafica del Comune di residenza.

Rispetto al tipo e grado di disabilità , valgono le indicazioni espresse per i dipendenti pubblici. Il diritto al prepensionamento viene riconosciuto solo per €˜il lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita‑¬.

La disabilità va dimostrata con  il certificato di handicap grave (Legge 104/1992, art. 3 comma 3) e la certificazione di invalidità totale. Viene anche ammessa ulteriore documentazione comprovante «lo stato di disabilità , risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte».


Attendiamo dunque l'approvazione del Senato

A questo link potete consultare il testo della proposta di Legge.



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