LAVORO DISABILI – SPECIALE
a cura di Ilaria Vacca

PERMESSI LEGGE 104 E DISABILITÀ
Parliamo dei cosiddetti permessi legge 104: così chiamati perchè la Legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la Legge 104/1992 all’articolo 33. Tale legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone disabili e per le persone gravemente disabili stesse.
I familiari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell’attività lavorativa godono di possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili.
Permessi legge 104: chi può averli
L’art. 33 della L. n. 104/1992 prevede, ai commi 3 e 5, che:
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità (ovvero con riconoscimento della legge 104 articolo 3 comma 3, ndr), che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia:
– coniuge,
– parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76,
– convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge,
– parente o affine entro il secondo grado.
In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
Permessi legge 104 a più familiari
Dal 13 agosto 2022 è possibile, da parte di più familiari, fruire dei permessi per assistere una medesima persona con disabilità grave. La novità è conteuta nel decreto legislativo n.105/2022 (Ne parliamo qui).
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso congiunto con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
Permessi 104 e figli minori di 3 anni
Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino.
– Il lavoratore disabile
I permessi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. In quest’ultimo caso, però, solo nell’ipotesi di figli disabili minorenni.
La legge n. 53/2000, istitutiva dei congedi parentali, e il successivo Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità , Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, hanno introdotto modifiche di rilievo all’art. 33, che disciplinava proprio i permessi lavoratici per i familiari delle persone disabili.
Perchè il genitore possa usufruire dei permessi il bambino:
1- deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave accertata dalle Commissioni mediche Asl oppure, in via provvisoria, nel caso in cui questa non sia stata ancora ottenuta, della certificazione di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’Asl da cui è assistito l’interessato
2- non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto o in un altro centro di assistenza. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, e in alternativa a prolungamento del congedo parentale, è possibile richiedere al datore di lavoro un permesso giornaliero retribuito di due ore (o di un’ora, nel caso di part-time)
I due benefici sono fra loro alternativi e non sono riconosciuti alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici a domicilio e a quelle domestiche. I permessi sono fruibili, in alternativa, anche dal padre, se lavoratore dipendente. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente il beneficio può essere goduto dal padre.
I permessi orari sono retribuiti e valgono ai fini del computo dell’anzianità di servizio ma sono esclusi agli effetti delle ferie, tredicesima mensilità e gratifica natalizia.
Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese. Il permesso è utilizzabile anche in via continuativa, ma nell’ambito del mese lavorativo. Esso è retribuito ed è coperto da contributi figurativi utili al raggiungimento della pensione.
Il presupposto per la concessione dei permessi giornalieri è che la persona disabile sia affetta da handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati o altri centri.
I permessi giornalieri spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto: vi ha diritto, quindi, il lavoratore padre, se la moglie è casalinga o disoccupata, o la lavoratrice madre, se il padre è lavoratore autonomo.
Dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età , i permessi potranno essere utilizzati a condizione che la persona disabile, e chi fruisce dei permessi, convivano e l’una sia assistita in via continuativa ed esclusiva dall’altro. I permessi di tre giorni mensili possono essere concessi anche ai familiari (parenti o affini entro il terzo grado), anche nell’ipotesi in cui il familiare non sia convivente con la persona disabile, purché costui assista la persona disabile con continuità . I permessi vengono concessi solo se non esistono altri familiari conviventi in grado di assistere la persona disabile.
I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore disabile che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:
a) il disabile abbia effettiva necessità , valutata da un medico della sede Inps competente, di essere assistito dal familiare convivente lavoratore;
b) nel nucleo familiare non esista un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.
Permessi 104 per il lavoratore con disabilità
La persona disabile, lavoratrice dipendente, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre al mese), frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità .
I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese: il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese tre giorni di permesso e nel mese successivo due ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese tre giorni e due ore.
Leggi anche:
*** 18 marzo 2020 – Segnaliamo importanti aggiornamenti relativi ai permessi connessi alla Legge 104, introdotti eccezionalmente per far fronte alla situazione di emergenza a causa dell’epidamia da COVID-19. Per questi aggiornamenti vi rimandiamo alla pagina AUMENTO PERMESSI LEGGE 104 ***
Legittimo licenziare chi usa impropriamente i permessi lavorativi ex Legge 104
PERMESSI DI LAVORO PER ASSISTERE UN FAMILIARE DISABILE: UN CHIARIMENTO
CHI CONTROLLA IL CORRETTO USO DEI PERMESSI DELLA LEGGE 104?







