FONDO NAZIONALE E REGIONALE

E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13), finanziato annualmente attraverso il bilancio dello stato.
Sulla base dello stato di applicazione della norma e di utilizzo dei fondi accreditati il fondo ripartisce tra le regioni le sue dotazioni finanziarie.
Anno | Finanziamenti stanziati |
1999 | 20, 65 milioni di Euro (40 miliardi di lire) |
2000 | 31 milioni di Euro (60 miliardi di lire) |
2001 | |
2002 |
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 14).
Il fondo è alimentato dai fondi nazionali, dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti, dalle oblazioni delle aziende esonerate e da contributi di diversa origine.
Il fondo è gestito da un comitato regionale in cui sono rappresentati sindacati, imprenditori ed è destinato a finanziare tutte le iniziative di sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo. In particolare, eroga:
- contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno ed all’integrazione;
- contributi aggiuntivi (rispetto ai rimborsi forfetari);
- ogni altra provvidenza in attuazione di questa legge.







