Fasce di reperibilità in caso di malattia: novità dall’INPS

Luglio 6, 2026

Indennità di malattia: nuova tutela INPS per cure ambulatoriali complesse in strutture e socio-riabilitative

L’INPS ha pubblicato la circolare INPS 16 giugno 2026, n. 65, con la quale ha fornito indicazioni per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia a fronte di nuove modalità di assistenza sanitaria che sostituiscono il ricovero tradizionale e nei casi di permanenza in determinate strutture sanitarie, alla luce delle evoluzioni organizzative del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle esigenze di tutela dei lavoratori.

Nel documento, l’INPS definisce i criteri per riconoscere l’indennità di malattia, specificando che le prestazioni ambulatoriali complesse, come il day service o la day surgery, sono ora equiparate al regime di day hospitalai fini previdenziali. Si tratta di una distinzione importante, perché il regolamento riguardante le fasce di reperibilità dipende dal regimea cui la cura viene associata (equiparazione a ricovero o a malattia comune).

Nella circolare vengono, inoltre, fornite linee guida dettagliate per chi riceve cure presso centri di salute mentale, comunità terapeutiche per dipendenze e strutture per i disturbi alimentari: se queste strutture garantiscono un’assistenza sanitaria continuativa e sono accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, la permanenza del lavoratore viene assimilata al ricovero ospedaliero.
Al contrario, i trattamenti in strutture prettamente socio-educative o semiresidenziali seguono la disciplina della malattia comune, richiedendo idonea certificazione medica e il rispetto delle fasce di reperibilità. L’obiettivo finale è garantire una tutela uniforme ai lavoratori, adattando i benefici previdenziali alle moderne evoluzioni organizzative della sanità pubblica.

Prestazioni equiparate a Day hospital ai fini della malattia previdenziale

Considerata la complessità e la natura programmata di alcune prestazioni ambulatoriali, che determinano per il lavoratore una effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa nelle giornate di accesso alla struttura sanitaria, tali fattispecie vengono equiparate al regime del day hospital ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale per la malattia. Pertanto, sono da considerarsi equiparati al day hospital i seguenti modelli organizzativi diattività ambulatoriale:

·        Day Service ambulatoriale (DSA);
·        Day surgery;
·        Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC);
·        Bassa Intensità Chirurgica (BIC);
·        Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC);
·        Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).

Oltre a questi modelli generali, la circolare individua altre situazioni specifiche di equiparazione:

·        Centri di Salute Mentale (CSM): L’eventuale ospitalità notturna, se formalmente prevista e documentata come ricovero breve, è equiparata al regime di day hospital.

·        Case della Comunità: Le prestazioni complesse erogate in regime di Day service presso queste strutture sono equiparate al day hospital.

·        Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA): Le prestazioni effettuate in day service e in day hospital sono equiparate al ricovero ospedaliero, a condizione che la struttura sia accreditata e che siano presenti una cartella clinica, un Piano Terapeutico Individuale (PTI) e un’équipe multidisciplinare.

Dimissioni protette: c’è obbligo di reperibilità?

È importante notare che per le “dimissioni protette”, solo le giornate in cui il lavoratore si reca effettivamente in ospedale per accertamenti programmati sono indennizzabili come ricovero. Al contrario, le prestazioni puramente semiresidenziali (come quelle presso centri diurni o strutture prive di assistenza sanitaria) sono generalmente equiparate alla malattia comune, con il conseguente obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Fasce di reperibilità in caso di malattia: quali sono le regole?

Il funzionamento delle fasce di reperibilità dipende dal regime a cui la cura viene associata (equiparazione a ricovero o a malattia comune), secondo le seguenti direttive della Circolare 65/2026:

·        Cure equiparate a malattia comune: In tutti i casi in cui le prestazioni non soddisfano i requisiti per il ricovero (ad esempio prestazioni semiresidenziali, centri diurni o permanenza in strutture prive di assistenza sanitaria), permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità,. In queste situazioni, il lavoratore è tenuto a essere reperibile eventualmente presso l’indirizzo della struttura stessa dove si svolge la cura,,.

·        Cure equiparate al ricovero ospedaliero (Day Hospital): Per le prestazioni ambulatoriali complesse (come DSA, Day surgery, MAC, BIC, PAC, PDT) e le permanenze in strutture con assistenza sanitaria equiparate al ricovero, la circolare si concentra sull’indennizzabilità delle giornate di effettiva presenza,. Sebbene la circolare non specifichi esplicitamente l’esenzione per le giornate di ricovero (poiché il lavoratore si trova fisicamente presso la struttura sanitaria), chiarisce che per i periodi non coperti da tale regime (come i giorni intermedi nelle “dimissioni protette”) si applica la disciplina della malattia comune, con i relativi obblighi di certificazione e, di conseguenza, di reperibilità.

In sintesi, l’obbligo di reperibilità è sempre confermato per:
·        Prestazioni semiresidenziali presso centri diurni,.
·        Permanenza in strutture socio-riabilitative o comunità terapeutiche prive di assistenza sanitaria,.
·        Centri per i disturbi della nutrizione (DNA) in regime semiresidenziale o in strutture non sanitarie,.

Dove deve trovarsi il lavoratore durante le fasce di reperibilità?

Durante le fasce di reperibilità, nei casi in cui le cure siano equiparate alla malattia comune, il lavoratore deve trovarsi presso l’indirizzo della struttura dove sta ricevendo il trattamento.
La Circolare n. 65 del 16 giugno 2026 specifica questa disposizione per diverse situazioni:

·        Strutture sanitarie e socio-riabilitative: Per le prestazioni semiresidenziali (come i centri diurni) o la permanenza in strutture prive dei requisiti per il ricovero ospedaliero, il lavoratore è tenuto a rispettare la reperibilità eventualmente presso l’indirizzo della struttura stessa.

·        Comunità terapeutiche: In caso di permanenza in comunità prive di assistenza sanitaria o in regime semiresidenziale, l’obbligo di reperibilità va rispettato eventualmente presso l’indirizzo della comunità.

·        Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA): Per le permanenze semiresidenziali o in strutture che non erogano prestazioni sanitarie, il lavoratore deve essere reperibile presso la struttura.

In sintesi, l’obbligo di reperibilità permane ogniqualvolta la situazione sia trattata come malattia comune, e il luogo di reperibilità coincide con la sede in cui viene erogata la cura o il programma riabilitativo.

Quali documenti servono per giustificare l’assenza per queste cure?

I documenti necessari per giustificare l’assenza dipendono dal regime (ricovero o malattia comune) a cui la prestazione è equiparata. In caso di equiparazione a:

1. ricovero ospedaliero (es. Day Hospital, MAC, BIC, PAC):

Per i modelli organizzativi complessi e le permanenze in strutture con assistenza sanitaria, la tutela è quella del ricovero. Nello specifico:

·        Comunità terapeutiche (regime sanitario): Il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, che deve essere completo di diagnosi e rilasciato da un medico in servizio presso la struttura.

·        Centri di Salute Mentale (CSM): L’ospitalità notturna deve essere formalmente prevista e documentata come ricovero breve.

·        Dimissioni protette: Sono indennizzabili come ricovero solo le giornate di effettiva presenza in ospedale per accertamenti programmati.

2. malattia comune:

Per le prestazioni che non configurano un ricovero (es. centri diurni, strutture semiresidenziali o prive di assistenza sanitaria), l’assenza deve essere giustificata con:

·        Idonea certificazione medica: Un certificato medico che attesti esplicitamente l’incapacità lavorativa o l’incapacità temporanea al lavoro.

·        Giorni intermedi nelle “dimissioni protette”: I giorni tra un accertamento e l’altro in ospedale possono essere riconosciuti come malattia solo se supportati da una certificazione medica che attesti l’incapacità al lavoro.

Requisiti della struttura per la validità della documentazione

Affinché la documentazione sia valida ai fini previdenziali, specialmente per il riconoscimento del ricovero, la struttura deve spesso garantire la tracciabilità delle presenze e delle attività attraverso una cartella clinica e un Piano Terapeutico Individuale (PTI) aggiornato.

Redazione

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