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Quali sono le principali convenzioni esistenti a livello locale per il lavoro delle persone disabili, su indicazione del Governo?

La norma dettagliata è nell’edizione del 13 marzo 2001 del €˜Sole 24 Ore‚Ž»: http://www.ilsole24ore.com/quotidiano/art.jhtml?artid=28886, che definisce le linee programmatiche sulla stipula delle convenzioni per il lavoro delle persone disabili. Lo scorso 22 febbraio, infatti, la Conferenza unificata ha stabilito le linee guida in base a quanto disposto dalla legge 68/99.

L’accordo prevede che il contenuto del documento costituisca la base minima sulla quale disporre le convenzioni che i singoli servizi andranno a stipulare con gli interessati. Rientra infatti tra i compiti della Conferenza Stato-città e autonomie locali unificata con la Conferenza Stato-regioni (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281/97) affrontare le materie e i compiti di interesse comune, tra i quali rientrano quelli derivanti all’attribuzione a regioni ed enti locali di funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro. L’accordo, quindi, sancisce l’attenzione degli enti alla stipula delle convenzioni (per programmare tempi e modalità delle assunzioni obbligatorie e per stipulare particolari accordi con cooperative sociali, soggetti disabili) tra datori di lavoro e servizi competenti, quale strumento maggiormente idoneo all’inserimento mirato in azienda dei lavoratori disabili. Le convenzioni che i servizi possono stipulare con i datori di lavoro saranno perciò finalizzate alla progressiva copertura della quota d’obbligo e potranno riguardare anche una sola parte della quota stessa. La durata delle convenzioni dipenderà quindi da fattori da valutare di volta in volta, quali: l’entità della quota d’obbligo da coprire; gli investimenti necessari per consentire l’inserimento del disabile nel luogo di lavoro; l’impegno diretto del datore di lavoro nell’eventuale tirocinio formativo.

In particolare le convenzioni con i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti dovranno tenere conto di una maggior gradualità rispetto al differimento dell’obbligo di 12 mesi dalla nuova assunzione, gia’ previsto dal regolamento di attuazione della legge 68/99. Possono essere oggetto di convenzione le più diverse forme di avviamento, con periodi formativi preliminari all’assunzione o successivi alla stessa, purché finalizzati all’inserimento lavorativo del disabile. Il periodo di prova decorre comunque dall’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, può avere durata maggiore di quella prevista dai contratti collettivi di lavoro (fino a un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi) quando l’inserimento lavorativo del disabile sia particolarmente difficoltoso per grado e tipo di handicap portato. La stipula di eventuali convenzioni, oltre alla prima, dovrà necessariamente tenere conto dello stato degli impegni precedentemente assunti e delle relative misure adottate. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi non effettueranno avviamenti numerici, mentre fatti sopravvenuti alla stipula della convenzione e non imputabili al datore di lavoro o alla dinamica aziendale possono consentirne la rideterminazione. Fatti sospensivi dell’obbligo di assunzione comportano la sospensione della convenzione fino a un anno dalla scadenza originaria, così come è possibile accedere all’istituto dell’esonero parziale se ne ricorrono i presupposti.

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