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Le misure interessano i lavoratori con disabilità grave (articolo 3 comma 3 della legge 104) e quelli con rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche

Le tutele cosiddette “dell’ articolo 26 del Cura Italia” introdotte in periodo di pandemia a favore dei lavoratori fragili sono in parte ancora valide, ma non in maniera completa: chiarisce tempi e scadenze il messaggio INPS numero 2841 del 6 agosto 2021.

Facciamo un passo indietro e vediamo di cosa si tratta.

La misura
A marzo 2020, in piena pandemia, per tutelare i lavoratori fragili (vedremo poi chi sono), era stata introdotta dal con l’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 una misura a tutela, prevedendo, per questi soggetti, l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero.

I beneficiari
I destinatari della misura erano lavoratori che potevano essere:
1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Le proroghe
La misura era stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2021 dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e solo a patto che il lavoratore non potesse svolgere il suo lavoro in modalità agile.

Le nuove scadenze
Ora il messaggio INPS chiarisce le nuove tempistiche precisando che

-      l’assenza dal lavoro per i lavoratori fragili è equiparata al ricovero ospedaliero solo fino al 30 giugno 2021
-          rimane invece fino al 31 ottobre 2021 la possibilità, per questi lavoratori, di accedere al lavoro agile.

Il testo del messaggio INPS
Nel suo messaggio l’INPS infatti dichiara che “Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della“prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Quarantena non più a carico INPS
Nel messaggio, l’INPS precisa inoltre un elemento importante e valido per tutti i lavoratori (non solo quelli ritenuti fragili), ovvero che la quarantena per contatto Covid non verrà più considerata malattia, pertanto l’INPS non erogherà la relativa indennità per il 2021, in quanto non sono stati previsti dal legislatore i relativi necessari stanziamenti.

Per approfondire:

Messaggio INPS n° 2842 del 06-08-2021

Redazione

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