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bilanciaLe novità più rilevanti riguardano la concessione dei congedi biennali retribuiti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministri Sacconi e Brunetta, lo schema di Decreto Legislativo che intende riordinare la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, per le persone che assistono familiari con grave disabilità e va quindi ad agire in particolare sulla modifica dell'art.33 della Legge 104/1992 (già modificata parzialmente dalla recente Legge 183/2010).

Andiamo a vedere dunque nel dettaglio cosa cambia.

CUMULABILITA' DEI PERMESSI LAVORATIVI - L'articolo 6 del nuovo Decreto sancisce che si possono cumulare permessi solo a condizione che il "secondo" familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. In base a questa regola non sarà mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il "secondo" familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado.
Per coloro che assistono più parenti o affini tutti di terzo grado quindi sarà possibile assistere uno soltanto di questi, fatte salve le condizioni di assenza, anzianità o invalidità di genitori o coniuge.
Per coloro che assistono più parenti o affini tutti di secondo grado, invece, non ci sarà più la possibilità di assistere il "secondo" familiare ma solo il "primo".
Nulla cambia nel caso in cui il "primo" familiare assistito sia di terzo grado (sempre fatte salve le condizioni di assenza, anzianità o invalidità di genitori o coniuge) e il "secondo" familiare assistito sia invece di secondo grado.

ASSISTENZA LONTANA DAL DOMICILIO - La Legge 183/2010 aveva già abrogato le condizioni di "continuità ed esclusività " fissate dalla Legge 104 nel caso in cui i permessi fossero richiesti per l'assistenza a parenti ed affini con i quali non vi sia convivenza. Quella abrogazione dunque consente la concessione dei permessi anche quando il familiare da assistere abiti a centinaia di chilometri di distanza.

Riguardo questo il nuovo Decreto introduce una clausola che stabilisce che, qualora il lavoratore usufruisca di un permesso per assistenza ad un familiare o affine residente a più di 150 km di distanza dalla residenza del lavoratore stesso, dovrà attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

CONGEDI PER ASSISTENZA A FIGLI MINORI - Il terzo articolo del nuovo Decreto introduce una modificazione dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001, precisando che la già prevista possibilità di fruire di tre anni di congedo retribuito sia utilizzabile fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, se non ricoverato in istituto specializzato. Il Decreto precisa inoltre che questo congedo è relativo a ciascun figlio con disabilità , può essere fruito alternativamente da ciascun genitore, ma è incompatibile con la contemporanea fruizione dei permessi lavorativi.
Resta in vigore l'opportunità (art. 42, comma 1, D. Lgs. 151/2001) di fruire, in alternativa al congedo, delle due ore di permesso giornaliere, ammessa tuttavia solo fino al terzo anno di età del bambino.

CONGEDI BIENNALI RETRIBUITI - L'articolo 4 del nuovo Decreto rivede in maniera consistente gli aventi diritto ai congedi biennali retribuiti, da un lato ampliando la rosa dei potenziali beneficiari ma dall'altro fissando precise condizioni di priorità d'accesso. L'ordine di priorità è: coniuge, genitori (senza limiti d'età ), figli, fratelli e sorelle. Rimane ferma la condizione dell'assenza di ricovero.

Per quanto riguarda i genitori, il congedo può essere fruito anche quando uno dei due non sia un lavoratore, oppure sia un lavoratore autonomo (che quindi non può accedere a questi benefici). Ovvero, se il disabile grave ha almeno un genitore in vita, indipendentemente dall'età e indipendentemente dal fatto che questo sia lavoratore o meno, l'assistenza dovrà spettare al genitore  e nessun altro parente potrà aver diritto al congedo biennale retribuito per l'assistenza.

Il Decreto afferma inoltre che i congedi, così come i permessi, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Al contrario, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità , i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l'altro genitore non può fruire dei permessi ex art. 33 della Legge 104 né del congedo parentale di tre anni concesso fino all'ottavo anno di vita.

CONGEDI E RETRIBUZIONE - I nuovo Decreto precisa che, durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

CONGEDI PER CURE - Il nuovo Decreto interviene con alcune precisazioni su questo istituto, datato 1971. Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, il datore di lavoro non chiede l'accertamento mediante visita di controllo, ma il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea le cure avvenute.

La necessità della cura, sempre correlata all'infermità invalidante riconosciuta, deve risultare espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica.

Giuridicamente, il congedo per cure non rientra nel computo del periodo di comporto.


Occorre precisare che questo schema non è però ancora norma. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri dovrà ora passare al vaglio delle Commissioni Parlamentari, poi di Camera e Senato, poi ancora della Conferenza Stato-Regioni e infine ritornerà al Consiglio dei Ministri per la deliberazione definitiva. Per arrivare a questo dunque potrebbero volerci anche diversi mesi, anche se difficilmente il testo subirà cambiamenti sostanziali.


PER APPROFONDIRE:

Handylex

IN DISABILI.COM:

LEGGE 104 PER DISABILI - SPECIALE

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PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITA': APPROVATO IL COLLEGATO AL LAVORO



Redazione

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