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La proposta del Ministero della pubblica amministrazione rispetto alle giornate di permesso per seguire terapie come chemioterapia ed emodialisi

Nei giorni scorsi la stampa ha dato spazio alle novità che potrebbero interessare i lavoratori pubblici rispetto a permessi e assenze per visite e terapie salvavita in caso di malattie gravi. Si tratta delle indicazioni dell’Atto di indirizzo sui rinnovi contrattuali che il ministero della Pubblica Amministrazione ha inviato all'Aran, l'agenzia che rappresenta le pubbliche amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale.

Parte della stampa a ha dato particolare rilievo alla questione, parlando di strette sui permessi, affermazioni che hanno fatto allarmare, ipotizzando che una persona che segue, ad esempio, una chemioterapia, potrebbe essere meno tutelata nei giorni di assenza dal lavoro per terapia. Per sgomberare il campo da queste preoccupazioni, il Ministero ha ritenuto opportuno chiarire quanto prevede l’atto di indirizzo rispetto al tema Permessi, assenze e malattie.

LE ASSENZE DURANTE LE TERAPIE (COME FUNZIONA ADESSO)
Ricorda il Ministero che, allo stato attuale,  le disposizioni contrattuali collettive per i dipendenti pubblici prevedono una speciale tutela per chi, colpito da gravi patologie, deve sottoporsi a terapie salvavita (ad esempio, chemioterapia ed emodialisi). Grazie a questa tutela, i giorni nei quali sono effettuate le terapie sono esclusi dal conteggio del cosiddetto “comporto”. In pratica, non sono contati ai fini del raggiungimento del periodo di malattia (18 mesi prorogabili di ulteriori 18) che determina una riduzione della retribuzione e, allo spirare del termine, la risoluzione del contratto.  Ricordiamo che attualmente i giorni nei quali si effettuano terapie salvavita (es. chemioterapia) non hanno un limite e così continuerà a essere.
Questa tutela, al momento attuale, riguarda però  solo il periodo di giorni di effettiva terapia e non anche i giorni successivi alla stessa, nella quale è possibile che il lavoratore abbia necessità di assentarsi a causa dei suoi effetti collaterali. In questi ulteriori giorni di assenza dal lavoro, allo stato attuale il lavoratore deve prendere dei giorni “di malattia”. E’ su questo che interviene la proposta del Ministero.

LE ASSENZE PER EFFETTI COLLATERALI (LA PROPOSTA DEL MINISTERO)
Nell’atto di indirizzo redatto dal Ministero, dichiara lo stesso, c’è la volontà di allargare la tutela che attualmente vale solo per il periodo di terapia, anche per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali, successivi ai giorni di terapia. E’ su questa estensione (che ad oggi non esiste) che il Ministero chiede di stabilire un tetto massimo di  giornate oltre le quali la speciale tutela e garanzia non è più applicata e tornano ad applicarsi le garanzie normali previste per le “ordinarie” giornate di assenza per malattia. Il limite dei giorni di assenza, pertanto, non riguarda i giorni di terapia, ma i giorni di assenza per gli effetti collaterali conseguenti alla terapia.

E’ GIUSTO UN TETTO MASSIMO?
Sulla questione si è espresso anche il Coordinamento Associazioni Malattie Neuromuscolari*, che rappresenta persone con patologie che per le proprie caratteristiche sono di lunga durata e possono accompagnarsi a progressiva disabilità, richiedendo spesso terapie e assistenza molto complesse e da ripetersi frequentemente.
Il CAMN, con il supporto dell’Alleanza Neuromuscolare (AIM, ASNP e Fondazione Telethon), nei giorni scorsi ha avviato un’azione, con una lettera al Ministro Madia, in cui si esprimeva apprezzamento per questa apertura, definendola: passaggio importante per disciplinarne il perimetro, evitare abusi e garantire uniformità di trattamento fra amministrazioni diverse, evitare contenziosi e rigetti ingiustificati. Al tempo stesso, però, i firmatari ritengono opportuno che l’imputazione delle assenze successive alla terapia salvavita – al pari della rilevanza delle terapie – vada lasciata alla valutazione delle strutture sanitarie che le somministrano e non all’amministrazione di riferimento. Se tale perimetro - si legge nella nota diffusa - pur con difficoltà tecniche, viene delimitato e condizionato da una valutazione medica, non trova ragion d’essere il limite annuale per tali assenze. Il quale è inopportuno anche perché le patologie che possono comportare terapie invalidanti da effettuare continuativamente per periodi superiori all’anno, salvo poi evolvere in una ripresa funzionale della persona che può ritornare stabilmente al lavoro, sono tante” continuano.

Il Ministro Madia ha invitato CAMN e Alleanza ad avviare, alla ripresa in settembre, un percorso di lavoro condiviso su questo tema.

*Compongono il Coordinamento:
ACMT-RETE per la malattia di Charcot Marie Tooth - AIDMED (Associazione Italiana Distrofia Muscolare di Emery Dreifuss) - AIG (Associazione Italiana Glicogenosi) - AIMRare (Associazione Italiana contro le Miopatie Rare) – AINP (Associazione Italiana Neuropatie Periferiche) - AltroDomani Onlus contro le malattie neuromuscolari - ASAMSI (Associazione per lo Studio delle Atrofie Muscolari Spinali Infantili) - CIDP Italia Onlus (Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante) - Di.Mio. Associazione Nazionale Distrofie Miotoniche - Associazione Famiglie SMA - FSHD Europe - FSHD Italia Associazione Distrofia Muscolare Facio-Scapolo-Omerale - GFB (Gruppo Familiari Beta-Sarcoglicanopatie) Onlus - Gruppo Malattia di Kennedy - Gruppo contro Miopatie e Distrofie da Collagene VI - M.i.A. (Miotonici in Associazione) – Mitocon, Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali - Duchenne Parent Project - UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)

Con il sostegno di:
AIM (Associazione Italiana di Miologia) - ASNP (Associazione Italiana per lo studio sul Sistema Nervoso Periferico) - Fondazione Telethon

Redazione

Immagine da: Designed by Freepik

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