Menu

Tipografia

I dettagli nel Decreto del 3 luglio 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

E’ stato rifinanziato lo scorso luglio il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,  previsto dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della Legge n. 68/1999, che consente di erogare incentivi ai i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, compresi gli enti pubblici economici, che assumano a tempo indeterminato persone con disabilità fisica o psichica.

Il Decreto del 3 luglio 2019, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro dell’economia e delle finanze, serve a tamponare la situazione: a gennaio l’INPS aveva comunicato di aver già esaurito le risorse del fondo. Ecco quindi a luglio l’emanazione del decreto (pubblicato a inizio ottobre) che stanzia all’INPS nuovi fondi per coprire le richieste dei datori di lavoro, per accedere ai bonus assunzioni.  Pubblicato ad ottobre, il decreto copre, con 7.279.611 euro alcune assunzioni del 2018 che non avevano avuto accesso al contributo in quanto esaurito, e con 11.915.742 euro quelle del 2019.

IN COSA CONSISTE L’INCENTIVO -  L'incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, attraverso apposita procedura telematica attuata dall'INPS, ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi. Il bonus assunzione varia a seconda della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore, nella misura del:

a) 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una riduzione della capacità lavorativa superiore  al  79  per  cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
    
b) 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per  cento  e il 79 per cento o minorazioni ascritte  dalla  quarta  alla  sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (22)
 
INOLTRE L'incentivo di cui al comma 1 è concesso,  nella misura del 70% della retribuzione mensile  lorda  imponibile ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore  con  disabilità intellettiva e psichica che comporti una  riduzione  della  capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60  mesi,  in caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  assunzione  a  tempo determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la durata del contratto.  
L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.

COME RICHIEDERE L’INCENTIVO – I datori di lavoro che vogliano accedere al beneficio devono presentare domanda telematica all’INPS (qui le istruzioni

Potrebbe interessarti anche:

Prospetto informativo disabili: scadenza 2019 e modalità invio
 
Solo il 18% dei disabili è occupato rispetto al 58,7% del resto della popolazione


Redazione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy