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INAIL supporta, con bonus fino a 150mila euro a progetto, le aziende che intendono reinserire nel proprio organico il lavoratore che abbia conseguito una disabilità conseguente  infortunio sul lavoro

La Circolare INAIL n.30 del 25 luglio 2017 ha allargato la tutela, prima prevista solo per il reinserimento del lavoratore con disabilità da lavoro, anche alle nuove assunzioni. Dopo aver illustrato in questo precedente articolo tempi, beneficiari e modalità di accesso alla misura, vediamo qui nel dettaglio gli step che le aziende devono seguire  per usufruire del bonus per il reinserimento del lavoratore con disabiltià da lavoro:

1. PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALIZZATO
Il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilità da lavoro, oltre a manifestare, alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la sua disponibilità a collaborare attivamente con l’Istituto e con il lavoratore all’elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, deve provvedere a comunicare, tramite il modello allegato (allegato n. 1): la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva. Ciò al fine di garantire l’appropriatezza degli  interventi da individuare nell’ambito del progetto stesso.

Inoltre, presupposto indispensabile per l’elaborazione del progetto è che  il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo  9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni, o dei competenti uffici delle Aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che in esito a detta visita sia stato formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, un giudizio di idoneità parziale permanente con prescrizioni o limitazioni, che deve essere acquisito dall’équipe, per il tramite del lavoratore.
Sulla base delle suddette informazioni, l’équipe multidisciplinare di I livello competente per domicilio del lavoratore con le stesse modalità operative indicate nella richiamata circolare applicativa n. 51/2016 procede, tenuto conto delle considerazioni di natura sanitaria, personale e socio-ambientale, a individuare, nell’ambito del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, gli interventi necessari e appropriati in relazione al caso concreto ai fini dello svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro.

Le informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (mansione, tipologia di contratto, durata, luogo e unità produttiva) devono essere indicate in modo puntuale in sede di  definizione del progetto, sottoscritte dal datore di lavoro e dal lavoratore e allegate alla sezione 5 della “Scheda progetto” costituendone parte integrante.
Conclusa la predisposizione del progetto personalizzato, si procede alle successive fasi di:

  • elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal Regolamento per ciascuna tipologia di intervento;
  • verifica di coerenza del Piano esecutivo con il Progetto di reinserimento lavorativo, da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello;
  • verifica amministrativa della rispondenza del Progetto di reinserimento personalizzato e del Piano esecutivo alle disposizioni regolamentari, a cura della Direzione territoriale competente.

2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALIZZATO E DEL PIANO ESECUTIVO
La Direzione regionale, territorialmente competente con riferimento all’équipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il Progettodi reinserimento lavorativo personalizzato, effettua tutte le valutazioni e le verifiche previste dalla circolare applicativa n. 51/2016, paragrafo 6.4. punto b). È necessario, tuttavia, evidenziare che nella fattispecie oggetto della presente circolare il provvedimento che approva il Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e il relativo Piano esecutivo e ne determina la relativa spesa, deve prevedere espressamente che l’approvazione stessa è condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro conforme a quanto indicato in sede di elaborazione del progetto.
Successivamente, deve essere tempestivamente inviata al datore di lavoro una comunicazione con la quale, nell’informare della intervenuta approvazione condizionata del progetto e del Piano esecutivo, ai fini dell’adozione del provvedimento  autorizzativo per la realizzazione degli interventi, si chiede l’invio della copia autenticata del contratto di lavoro stipulato tra le parti secondo quanto indicato in sede di elaborazione del progetto in termini di tipologia e durata del contratto, di unità produttiva e di luogo di lavoro, nonché di mansione specifica. Nella stessa comunicazione devono essere riportati, altresì, il costo totale degli interventi approvati e la durata complessiva di realizzazione dell’intero progetto. Qualora sia comunicata da parte del datore di lavoro la mancata stipula del contratto, la Direzione regionale o Direzione provinciale di Trento o di Bolzano o Sede regionale di Aosta, nel prendere atto che la condizione non si è verificata, deve provvedere a ritirare il provvedimento di approvazione e la relativa spesa, informando, per il tramite della Direzione territoriale, l’équipe di I livello che ha elaborato il progetto di inserimento lavorativo personalizzato. Nel caso in cui pervenga il contratto stipulato tra le parti, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale deve procedere alla verifica della sua conformità rispetto a quanto indicato  in sede di elaborazione del progetto. Inoltre, in caso di differimento della data di inizio della prestazione di lavoro rispetto a quella di stipula del contratto, deve essere verificato che la suddetta data sia coerente con i tempi previsti per la realizzazione dell’intero progetto. A seguito dell’esito positivo delle su indicate verifiche, la Direzione regionale o Direzione provinciale di Trento o di Bolzano o Sede regionale di Aosta adotta il provvedimento che autorizza il datore di lavoro a procedere alla fase di realizzazione degli interventi. Il provvedimento di autorizzazione deve espressamente riportare, a integrazione di quanto previsto nella richiamata circolare  applicativa n. 51/2016, che il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti è stato stipulato in conformità alla tipologia e durata del contratto, all’unità produttiva, al luogo di lavoro e alla mansione specifica indicati in sede di elaborazione del progetto e, in caso di differimento della data di inizio della prestazione di lavoro rispetto a quella di stipula del contratto, che la data di effettiva adibizione alla mansione è coerente con il termine previsto per la realizzazione dell’intero progetto.

3.RICHIESTA ANTICIPAZIONE E RIMBORSO SPESE
Il datore di lavoro che  è stato autorizzato alla realizzazione degli interventi, a seguito  della stipula del contratto di lavoro, può richiedere l’anticipazione di cui all’articolo 10 del Regolamento, nei limiti e alle condizioni ivi previste e indicate nella succitata circolare applicativa n. 51/2016. Le Strutture territoriali potranno rimborsare al datore di lavoro i costi  sostenuti per gli accomodamenti ragionevoli con riferimento agli interventi di cui all’art. 1, comma 166, che siano necessari per lo svolgimento della mansione specifica per cui lo stesso datore di lavoro ha assunto la persona con disabilità da lavoro, nei limiti previsti dal vigente Regolamento e secondo le modalità riportate dalla relativa circolare applicati van. 51/2016. Si precisa che ai fini del rimborso è necessario che tali costi siano stati sostenuti successivamente al provvedimento di autorizzazione a realizzare gli interventi adottato a seguito della stipula del contratto di lavoro, anche nel caso in cui lo stesso preveda il differimento della prestazione di lavoro.
Tuttavia, qualora il contratto preveda il differimento della prestazione di lavoro a un  termine successivo a quello della stipula, il datore di lavoro potrà richiedere all’Inail il  rimborso delle spese effettivamente sostenute soltanto al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione.
In relazione a quanto sopra precisato, consegue, pertanto,che nessun rimborso di spese relative agli interventi potrà essere erogato al datore di lavoro, pur a fronte dell’approvazione del progetto e del relativo Piano esecutivo da parte dell’Inail, in assenza sia dell’assunzione del disabile da lavoro, comprovata dal contratto di lavoro  sottoscritto dalle parti, stipulato conformemente a quanto sopra precisato, sia dell’effettiva adibizione del lavoratore alla suddetta mansione specifica.
Infine la circolare ricorda che la Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie, unitamente con le altre Strutture centrali interessate, garantisce attività di supporto e consulenza nei confronti delle Strutture territoriali già nella fase di prima analisi dei casi, oltre che in quelle successive, in funzione dell’attivazione dei progetti personalizzati di inserimento in nuova occupazione.

Per ogni approfondimento: La Circolare INAIL n.30 del 25 luglio 2017  

Redazione

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