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La Cassazione ha ribadito che i permessi debbano essere conteggiati nel computo della determinazione dei giorni di ferie maturati

E’ stata pubblicata lo scorso 7 giugno l’ordinanza della Corte di Cassazione numero 14187 che torna sulla questione della computabilità di ferie e permessi da Legge 104/1992   (art. 33).

Con questa ordinanza, che conferma una condanna già inflitta dalla Corte d'appello, la Cassazione ha dichiarato illegittima la decurtazione da parte di Atac di due giorni di ferie annuali a fronte del godimento dei permessi per assistere un familiare con handicap. La Cassazione ritiene pertanto che i permessi – i quali erano stati concessi per assistere un genitore con handicap - debbano concorrere alla determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato.  In caso contrario, il lavoratore verrebbe penalizzato rispetto ad un suo diritto al riposo.

DIRITTO A RISTORO - Nella sua ordinanza, la Suprema Corte si riferisce al riposo feriale del lavoratore ricordando che il diritto alle ferie assicurato dall'art. 36, u.c. garantisce il ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e che tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell'assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche.

I RIFERIMENTI NORMATIVILa sentenza della Cassazione rileva riferimenti normativi sia di tipo nazionale che internazionale, ovvero: 

- articoli 2, 3, 38 della nostra Costituzione

-la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 200

- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
In particolare quest’ultima, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18, prevede il sostegno e la protezione da parte della  società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità (v. in particolare il punto x del preambolo e l'art. 19, punto b, art. 23, comma 3, art. 28, comma 1 e comma 2, lett. c).

LIMITAZIONI ALLA COMPUTABILITA’ - La Corte ha inoltre citato una sua precedente sentenza (Cass. 07/07/2014 n. 15345) in una analoga controversia relativa alla computabilità dei permessi per la tredicesima mensilità, nella quale ricordava che la computabilità dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104 è limitata solo nei casi di:

1. congedo parentale ordinario (che comporta una significativa sospensione della prestazione lavorativa)

2. congedo per malattia del figlio (che prevede una retribuzione inferiore da quella ordinaria).
nei casi invece di permessi ex lege n. 104 del 1992, l’indennità è commisurata all'intera retribuzione

Così il testo:   "la limitazione della computabilità (....) dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario - che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa - e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un'indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall'indennità per i permessi ex legge n. 104 del 1992 commisurata all'intera retribuzione) (…)”.

Tra gli obiettivi della tutela ribadita dalla sentenza, quello di evitare che l’eventuale aggravio sulla retribuzione del lavoratore che ricorre al permesso previsto dalla Legge 104/92 possa portare a disincentivare l’utilizzo dello stesso, a discapito così della persona portatrice di handicap.

Per approfondire:

Il testo dell’ordinanza

In disabili.com:

Legge 104 e permessi da lavoro per assistere familiare disabile. Durata e attività consentite

Lavoro disabili e permessi Legge 104: come vanno usati?
 

Redazione

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