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pensione: scritta La FAND esprime la volontà di  elaborare e far presentare in Parlamento un proprio emendamento che ponga rimedio a una norma che esclude dal conteggio per la pensione anticipata i permessi e congedi per disabilità

Pubblichiamo il comunicato stampa della FAND (Federazione fra le Associazioni nazionali dei disabili) intervenuta in merito agli effetti delle novità introdotte dalla riforma delle pensioni, riguardanti i lavoratori disabili  e i loro familiari impegnati ad assisterli. Di seguito, il comunicato stampa:

La Federazione fra le Associazioni nazionali dei disabili (FAND)si oppone agli effetti distorsivi della riforma Fornero in merito al calcolo dei contributi utili per la pensione anticipata dei lavoratori disabili gravi e dei loro familiari che li assistono.
La FAND  annuncia pertanto una sua Proposta di emendamento che ponga rimedio a una norma discriminante che esclude dal conteggio permessi e congedi per disabilità .

Alla fine del 2011 (con le leggi 22 dicembre 2011, n. 214 e 24 febbraio 2012, n. 14), il sistema pensionistico italiano ha subito una profonda rivisitazione. Accanto alla introduzione generalizzata del criterio contributivo ai fini del calcolo pensionistico e dell'innalzamento dell'età pensionabile, il legislatore ha introdotto l'istituto della pensione anticipata, probabilmente al fine di compensare le nuove rigide e penalizzanti regole e favorire i soggetti che hanno iniziato a lavorare in giova età .

Accanto al requisito contributivo per poter accedere alla pensione anticipata è richiesta una età anagrafica minima pari a 62 anni. I soggetti che intendono anticipare l'accesso a tale pensione prima del sessantaduesimo anno di età , subiscono una penalizzazione, relativamente al suo importo con una decurtazione che è pari all'1% per i primi due anni e al 2% per ogni anno successivo.

La legge n. 14/2012 precisa che per i soggetti che maturano la predetta anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 non operano le suddette penalizzazioni a condizione che i contributi maturati derivino esclusivamente "da prestazioni effettive di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità , per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria".
Per quanto riguarda il mondo della disabilità la situazione è da considerarsi grave: sono esclusi, infatti, dal conteggio i permessi mensili di cui all'articolo 33 della legge 104/92 i congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con handicap grave o gravissimo, i periodi contributivi di cui alla legge n. 388/2000 e cioè i due mesi di contribuzione figurativa riconosciuti agli invalidi civili con percentuale superiore al 74% per ogni anno di servizio prestato a partire dalla data del riconoscimento e per un massimo di cinque anni di contribuzione.

La norma in questione, anche se per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2017) penalizza fortemente il mondo della disabilità , incidendo su quegli istituti che favoriscono l'assistenza al disabile grave attraverso permessi, congedo straordinario e riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi.
"Si tratta di una vera e propria discriminazione ingiustificata per i lavoratori disabili gravi e i loro familiari che li assistono - spiega il Presidente FAND Giovanni Pagano - in quanto tali lavoratori saranno disincentivati da utilizzare tali istituti di assistenza per avere la possibilità di un rapido accesso alla pensione anticipata."

Di qui la volontà della FAND di elaborare e far presentare in Parlamento un proprio emendamento all'articolo 6, comma 2-quater della legge 29 dicembre 2011, n. 214 che riporti tali istituti nell'ambito della equiparazione ai contributi derivanti da effettive prestazioni lavorative e quindi utili ai fini del calcolo della anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata.

Per info:
http://www.fandnazionale.org/

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Redazione
 

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