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lavoro operaiUnico criterio di valutazione: l’inflazione rilevata dall’Istat nel corso del 2012

Dopo Milano, anche Roma ha aggiornato le tabelle del danno biologico, che vanno a  rinnovare i parametri dei risarcimenti dovuti a vittime di sinistri stradali o casi di malasanità con danni permanenti. Si è ritenuto di dover aggiornare l’importo giornaliero definito per l’anno 2012 sulla base del tasso di inflazione annuo rilevato nel corso del 2012 dall’Istat al fine di adeguare ad un valore più realistico €˜il pregiudizio subito dal danneggiato che non è in grado, del tutto o in parte al complesso delle attività in cui si estrinseca la vita‑¬.

Il tribunale ha ricordato anche che la invalidità assoluta non corrisponde alla ordinaria incapacità lavorativa, vale a dire alla condizione che rende non esigibile la prestazione lavorativa, ma consiste in una condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita. Per cui nei casi in cui tale incapacità non è tale da rendere non esplicabili tali attività si avrà un valore parziale sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte. In sintesi dunque, l’invalidità non implicherebbe la presa d’atto da parte del datore di lavoro di un’impossibilità della performance di lavoro.

Si esplicita quindi che il riconoscimento di un indennizzo sarà previsto €˜nel caso di inabilità temporanea da applicare a tutti i casi nei quali non trovino espressa applicazione gli importi stabiliti originariamente dalla legge 57/2001 e riconfermati dall’articolo 139 del decreto legislativo 209/2005 trattandosi di casi in cui normalmente si è in presenza di una invalidità connotata da situazioni più gravi o più complesse rispetto a quelle previste dal legislatore per i casi di micropermante conseguente ad incidenti stradali‑¬.

Il Tribunale di Roma ha voluto procedere ad un aggiornamento delle tabelle di indennizzo, non ritenendo le tabelle di quello di Milano corrispondenti ai valori costituzionali (in primis, all'art. 3 Cost.), ed ha provveduto quindi ad una propria revisione, come detto, tenendo conto del solo incremento Istat per l'anno 2012. Il Foro di Roma non ha condiviso, dunque, neanche l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 12408/2011, nella quale si è affermato il principio di diritto per cui nella liquidazione del danno biologico debbono essere adottati parametri uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.

Per il danno da inabilità temporanea, gli importi giornalieri fissati per il 2013 sono i seguenti:

‑¬¢    inabilità assoluta al 100% = €š¬ 106,40
‑¬¢    inabilità relativa al 75% = 79,80
‑¬¢    inabilità relativa al 50% = €š¬ 53,20
‑¬¢    inabilità relativa al 25% = 26,60

A QUESTO LINK la tabella completa con gli importi di risarcimento sulla base di percentuale di invalidità e d età anagrafica.

Come accennato, questi importi troveranno applicazione in tutti i casi in cui la legge non preveda espressamente che si applichi la legge 57/2001 fino al 31 dicembre 2005 e dal 1 gennaio 2006 dall’articolo 139 del decreto legislativo 209/2005, nonché nei casi in cui successivamente è stata estesa detta liquidazione quale l’articolo 3, comma 3 del decreto legge 158/2012 convertito con la legge 8 novembre 2012 n. 189.

PER APPROFONDIRE:

Speciale I DIRITTI DEI DISABILI

Speciale LAVORO DISABILI


IN DISABILI.COM:


I PERMESSI DI LAVORO DISABILI DA LEGGE 104

NUOVO GOVERNO, AVANTI CON LE POLITICHE PER LA DISABILITA'!


Alessandra Babetto



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