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Un solo lavoratore può ottenere permessi per assistere lo stesso congiunto disabile


lavoro disabiliPermessi lavorativi per assistere i disabili gravi e accertamento provvisorio della condizione di disabilità grave sono importanti tematiche al centro di accese discussioni. La Legge 104 è troppo vaga su questi argomenti e necessita quindi un'interpretazione che può dar luogo a fraintendimenti.

I DUBBI - Per questo motivo è stato interrogato il Ministero del Lavoro, che ha chiarito la possibilità o meno di concedere permessi lavorativi a più lavoratori per assistere una sola persona disabile (che sia domiciliata alternativamente presso l'uno o l'altro lavoratore, con legame di parentela di secondo grado) e se l'INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione delle prestazioni percepite a titolo di permesso nel caso in cui venga invalidato il riconoscimento dell'handicap.  Questo accade qualora l'accertamento definitivo da parte della commissione ASL non confermi la situazione di handicap riconosciuta in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata.

CHI PUO' OTTENERE I PERMESSI - Il Ministero del lavoro ha evidenziato che la riformulazione dell'art. 33 della Legge 104 sancisce in modo espresso che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità ".  Non si fa menzione all'esclusività dell'assistenza ma si esplicita che i permessi sono riconosciuti a un unico avente diritto. Il Ministero ricorda inoltre che anche il Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito".

Sulla base delle precedenti considerazioni, il Ministero del Lavoro ritiene che, qualora il disabile assuma il domicilio, anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà comunque necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l'istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992, al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza.
Ciò in quanto i permessi in discorso, ai sensi della nuova disposizione, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile, senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d'uno i soggetti che usufruiranno dei permessi stessi.

LA POSIZIONE DELL'INPS - Riguardo al secondo quesito, il Ministero rammenta che condizione necessaria ai fini della concessione dei permessi in oggetto è la sussistenza di una situazione di handicap grave della persona affetta da disabilità , accertata da una apposita commissione medica, a norma dell'art. 4 della Legge n. 104/1992.
Se la commissione medica non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazioni della domanda gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria,da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato" (Si veda la circolare INPS nn. 32/2006).  L'accertamento in questione, è pertanto, di carattere provvisorio, cioè ha validità solo fino all'emissione dell'accertamento definitivo della commissione medica ASL (che in qualunque caso deve esprimersi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda).

Le circolari INPS n. 53/2008 e n. 32/2006 chiariscono che il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione ed una dichiarazione liberatoria con  la quale ci si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Nell'ipotesi in cui, pur dopo i centottanta giorni previsti per la pronuncia, la commissione medica di cui all'art. 4 della L. n. 104/1992 non  riconosca la sussistenza della situazione di handicap grave, appare infatti possibile sostenere che  l'INPS sia legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita (si veda  INPS circ. n. 45/2011). In altri termini, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità , saranno considerati indebiti  i permessi fruiti sulla  base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.


Per info

L'interpello ministeriale 32/2011 del 9 agosto 2011

Per approfondire:

PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITA'

INVALIDITA' CIVILE - COME SI OTTIENE

Ilaria Vacca

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