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Sul fronte lavoro e disabilità, la legge garantisce alcuni diritti sia al lavoratore con disabilità grave che al lavoratore che assiste un familiare disabile.

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti con disabilità grave, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, i benefici:
-permessi ex art. 33, commi  3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
-prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
-riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
-congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Nell'ottica di una semplificazione delle procedure e degli adempimenti sanitari ed amministrativi, sono state introdotte delle novità, con l'articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014.
In particolare:

- è stata prevista la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell´iter sanitario di revisione (comma 6 bis dell'art. 25 )

- sono stati portati da 90 a 45 giorni i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (comma 4, lett. A) dell' art. 25).

Prima di queste modifiche, il lavoratore, già autorizzato dall'Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione. Solo all'esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda. Ora invece  i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell'iter sanitario di revisione.
Pertanto  non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione.

Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell´ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

- prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
- riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.


In tale caso la Struttura territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell´iter sanitario di revisione risultassero indebite.
In base agli esiti della visita di revisione, se all'esito dell'accertamento sanitario:

A)    non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di quest'ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
 
b)    è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: restano fermi gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato.
 
c)    la persona disabile non si presenta all'accertamento sanitario: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell'assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.


Per approfondire:

Il testo completo della Circolare Inps n.127 dell'8/07/2016
 

Redazione


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