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Pubblicato, a cura di Veneto Lavoro, il Rapporto 2003 sul mercato del lavoro in Veneto, la Cgil del territorio di Padova ha voluto analizzare i dati relativi all'inserimento al lavoro dei disabili e sviluppare, quindi, alcune riflessioni sul livello di applicazione della legge n. 68/99.

Com'è noto, la legge 68/99 ha ridisegnato l'inserimento lavorativo delle persone disabili: la nuova norma ha mantenuto lo strumento della riserva obbligatoria, già previsto dalla legge 482/68, modificando, però, sia la platea delle aziende interessate che le quote di riserva.
Il criterio è stato esteso alle imprese tra i 16 ed i 35 dipendenti, contemplando una quota di posti riservati pari al 7% (a differenza del precedente 15%).
Le aziende, pubbliche e private, sono tenute a comunicare annualmente ai servizi per l'impiego la loro situazione rispetto agli obblighi di legge.
Da tali comunicazioni si ricava, perciò, che meno della metà dei posti sono coperti da aventi diritto.
A Padova su 2.875 aziende la riserva obbligatoria è di 6.949 posti di lavoro di cui solo 3.119 sono coperti - lo "scoperto" è dunque del 58%!.
Rispetto alla quota di riserva del 7%, il livello di copertura oscilla tra il 2,5% ed il 4%.
Il diminuire delle dimensioni dell'azienda corrisponde ad una evidente impennata nel livello di scopertura, per cui quanto più piccole sono le aziende, tanto più arduo risulta fare gli inserimenti lavorativi.
Esiste una quota di aziende del tutto inadempiente, ed anche in questo caso il fenomeno tende a crescere con il diminuire delle dimensioni aziendali.
Tuttavia, anche nelle grandi aziende (considerando per tali quelle con oltre 100 addetti) esiste una quota non secondaria di soggetti inadempienti: infatti, su 679 imprese padovane ben 56 non hanno nessun lavoratore disabile in organico.
I settori produttivi che presentano i maggiori scompensi sono: l'edilizia, i trasporti, l'industria del legno, il commercio, il turismo.
Viceversa, gli Istituti di credito e la Pubblica Amministrazione presentano i migliori livelli di copertura, anche se però, in questi casi virtuosi, vale il ragionamento sulla dimensione aziendale.
Sono interessanti le differenze che emergono sulla base delle circoscrizioni corrispondenti ai Centri per l'Impiego.
Su 9 circoscrizioni 7 hanno una percentuale di scopertura che oscilla tra il 50 ed il 69%.
Prendendo ad esempio il Comune di Abano, dei 511 posti riservati ( al 31.12.02) sono stati coperti 186 con 344 scoperti pari ad una percentuale del 67%.
Per ciò che attiene al bacino termale, va sottolineato che da sempre la realtà delle strutture alberghiere si mostra refrattaria all'inserimento lavorativo di disabili.

È utile ricordare che in questa analisi è stato tenuto conto che l'offerta di lavoro rappresentata dai lavoratori disabili è costituita dagli iscritti negli elenchi tenuti presso i servizi per l'impiego.
A partire dal 1999 il numero degli iscritti è in costante aumento: per Padova si è passati da 2.438 a 3.004 al 31.12.2002
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Per misurare l'efficacia della legge 68 non va taciuto un ulteriore elemento: la stabilità degli inserimenti lavorativi che risulta accresciuta rispetto al passato.
Probabilmente questo dato va letto assieme alla possibilità, data al datore di lavoro, di procedere alla scelta nominativa del lavoratore che è stata esercitata nel 92% delle assunzioni.
Per quanto riguarda la distribuzione per settori delle assunzioni, per ciò che concerne la composizione di genere la componente maschile è nettamente prevalente con una percentuale pari ai due terzi del totale.

Questa è, dunque, la fotografia della situazione attuale fatta di luci ed ombre, con dei significativi progressi rispetto al passato, ma con ancora tanta strada da percorrere per una piena applicazione del diritto al lavoro.
La recente Riforma del mercato del lavoro proietta su un diritto ancora così fragile una luce sinistra.
L'articolo 14 del provvedimento attuativo della riforma "Biagi" rappresenta, infatti, un vero e proprio attacco all'integrazione lavorativa dei disabili ed all'intero impianto della legge 68/99.
La norma stabilisce che i servizi pubblici per l'impiego stipulano convenzioni quadro, su base territoriale, con le associazioni  datoriali e dei lavoratori più rappresentative e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative.
Tali convenzioni devono essere validate dalle Regioni.
La convenzione quadro deve disciplinare: le modalità d'adesione, i criteri di individuazione dei lavoratori e via dicendo.

Dov'è la gravità dell'articolo 14? 
In primo luogo, vi è un'evidente eccesso di legislazione, visto che non trova alcun presupposto nella legge delega 30/03 ed è, di conseguenza, di dubbia costituzionalità.
In realtà, il legislatore tenta di svuotare la legge 68, riprendendo un accordo scellerato stipulato a Treviso e già bocciato dal Ministero del Lavoro.
Il pretesto è dato dalla mancata attuazione dell'art. 12 della legge 68, dovuta al fatto che l'invalidità è riconosciuta solo sulla base di parametri medici, prescindendo da qualsiasi valutazione funzionale.
Il disposto dell'art. 14, così come è stato concepito, comporta rischi elevatissimi: ad esempio, si potrebbero avere tutti i disabili psichici in Cooperativa, in barba ad ogni principio di integrazione.
Esiste un rischio di disparità di trattamento poiché, a parità di lavoro prodotto, il lavoratore disabile percepirebbe una minor retribuzione legata al contratto delle cooperative sociali.
Infine, è meglio ricordare che l'art. 9 della Legge Delega fa venire meno la tutela per i soci lavoratori, riducendo il rapporto tra lavoro e cooperativa a mero rapporto associativo (decadono le tutele del lavoro subordinato, lo Statuto dei Lavoratori, etc.).
Inoltre, per la cooperative sociali i contenuti del CCNL possono essere modificati in peggio da accordi territoriali.

Per i disabili il diritto al lavoro, ben lungi dall'essere pienamente consolidato, è dunque  minacciato da nuovi ed insidiosi pericoli.
 
INFO

CGIL - CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di PADOVA
Via Longhin 117
35129 Padova
Tel. 049 8944211
Fax 049 8944213
E-mail padova@mail.cgil.it

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