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Ammissibile l'assunzione di la­voratori disabili con il pas­saggio diretto tra aziende, anche superando la quota spettante d'assunzioni nominative.
Lo pre­cisa il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 972/110/02, con cui risponde ad apposito quesito in merito alla compatibilità dell'i­stituto del passaggio diretto con la nuova disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, introdot­ta dalla legge n. 68/99.

Il passaggio diretto

Con il passaggio diretto, un lavoratore dipendente di un datore di lavoro (quindi già occupato) passa al ser­vizio di un altro datore di lavoro.
Condizione fondamentale, ai fini della praticabilità di tale moda­lità d'assunzione, è che il passag­gio avvenga senza soluzione di continuità, cioè sia immediato e senza trascorrere di tempo tra la cessazione del primo e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro.

Le novità

La nota ministeria­le chiarisce che tale pratica d'as­sunzione è compatibile con la nuova disciplina del collocamento obbligatorio, dettata dalla nota legge n. 68/99.
Oltre al fatto che la normativa non prevede espressa­mente la sua inapplicabilità, spiega il Ministero, non si rileva inoltre nessuna norma preclusiva per la praticabilità, nonostante la legge detti norme di tutela per di­sabili disoccupati, considerato che sebbene sia comunque neces­sario il nullaosta dell'ufficio com­petente, il passaggio diretto non può che intendersi rivolto solo a lavoratori occupati. In ogni caso, aggiunge il Ministero, vanno sod­disfatti alcuni presupposti:

  • il rapporto con l'azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio;
  • il lavoratore deve aver svolto presso l'azienda cedente effettive prestazioni lavorative, la cui du­rata è da valutarsi in base alle obiettiva esigenze dell'azienda, anche in relazione alle condizioni di disabilità del lavoratore, e co­munque non deve essere inferiore alla durata del periodo di prova stabilito nel ccnl applicabile;
  • il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azien­da effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nello stesso periodo, non devono costituire la forma abitua­le o prevalente delle assunzioni obbligatorie;
  • il lavoratore deve essere as­sunto nella nuova azienda con le stesse o analoghe mansioni svolte presso l'azienda cedente.

Il computo nella quota ob­bligatoria

La disciplina del collo­camento obbligatorio prevede l'o­nere per i datori di lavoro di avere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori disabili, sta­bilito in funzione della forza lavoro presente in azienda.
Tali disabili possono essere assunti nominati­vamente o numericamente, co­munque previa autorizzazione del servizio per l'impiego.
In merito alla possibilità di conteggiare i pas­saggi diretti di lavoratori disabili nell'ambito della quota nominativa, qualora questa sia stata com­pletamente utilizzata, il ministero esprime l'avviso che l'esigenza primaria di salvaguardare l'occupa­zione, oltre all'opportunità di rendere più flessibile il mercato del la­voro rendano possibile consentire, in via del tutto eccezionale, il supe­ramento della quota stessa.

 [Tratto da Bottininforma]

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