
Ammissibile l'assunzione di lavoratori disabili con il passaggio diretto tra aziende, anche superando la quota spettante d'assunzioni nominative.
Lo precisa il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 972/110/02, con cui risponde ad apposito quesito in merito alla compatibilità dell'istituto del passaggio diretto con la nuova disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, introdotta dalla legge n. 68/99.
Il passaggio diretto
Con il passaggio diretto, un lavoratore dipendente di un datore di lavoro (quindi già occupato) passa al servizio di un altro datore di lavoro.
Condizione fondamentale, ai fini della praticabilità di tale modalità d'assunzione, è che il passaggio avvenga senza soluzione di continuità, cioè sia immediato e senza trascorrere di tempo tra la cessazione del primo e l'inizio del nuovo rapporto di lavoro.
Le novità
La nota ministeriale chiarisce che tale pratica d'assunzione è compatibile con la nuova disciplina del collocamento obbligatorio, dettata dalla nota legge n. 68/99.
Oltre al fatto che la normativa non prevede espressamente la sua inapplicabilità, spiega il Ministero, non si rileva inoltre nessuna norma preclusiva per la praticabilità, nonostante la legge detti norme di tutela per disabili disoccupati, considerato che sebbene sia comunque necessario il nullaosta dell'ufficio competente, il passaggio diretto non può che intendersi rivolto solo a lavoratori occupati. In ogni caso, aggiunge il Ministero, vanno soddisfatti alcuni presupposti:
- il rapporto con l'azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi deve risultare instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio;
- il lavoratore deve aver svolto presso l'azienda cedente effettive prestazioni lavorative, la cui durata è da valutarsi in base alle obiettiva esigenze dell'azienda, anche in relazione alle condizioni di disabilità del lavoratore, e comunque non deve essere inferiore alla durata del periodo di prova stabilito nel ccnl applicabile;
- il numero, la frequenza e le circostanze dei passaggi di azienda effettuati in un determinato periodo di tempo dalle imprese interessate, valutati in rapporto agli avviamenti di personale disposti nello stesso periodo, non devono costituire la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie;
- il lavoratore deve essere assunto nella nuova azienda con le stesse o analoghe mansioni svolte presso l'azienda cedente.
Il computo nella quota obbligatoria
La disciplina del collocamento obbligatorio prevede l'onere per i datori di lavoro di avere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori disabili, stabilito in funzione della forza lavoro presente in azienda.
Tali disabili possono essere assunti nominativamente o numericamente, comunque previa autorizzazione del servizio per l'impiego.
In merito alla possibilità di conteggiare i passaggi diretti di lavoratori disabili nell'ambito della quota nominativa, qualora questa sia stata completamente utilizzata, il ministero esprime l'avviso che l'esigenza primaria di salvaguardare l'occupazione, oltre all'opportunità di rendere più flessibile il mercato del lavoro rendano possibile consentire, in via del tutto eccezionale, il superamento della quota stessa.
[Tratto da Bottininforma]