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Buongiorno,
nel condominio in cui risiedo un disabile ha chiesto l'abbattimento della barriera architettonica rappresentata da nr. 5 scalini per un dislivello complessivo di cm. 85. L'assemblea condominiale (me compreso) ha deliberato per la posa in opera di un servoscala a pedana assumendo anche a carico di tutti i condomini parte della spesa e ha autorizzato il disabile, provvisoriamente nell'attesa del servoscala, a posizionare uno scivolo disabili purché a norma. Essendo però lo spazio antistante ai gradini limitato lo scivolo è stato realizzato con una lunghezza del piano inclinato di cm. 333, una base di 322 cm. e un'altezza come da dislivello di 85 cm. ovvero con una pendenza pari al 26,4%.
Un architetto attesterebbe che detto scivolo sia comunque a norma anche se la legge impone una pendenza massima del 8% o in deroga (applicabile in questo caso essendo un intervento sul "vecchio") massima del 12%.
Personalmente ritengo che uno scivolo con queste caratteristiche non si possa ritenere a norma e pertanto mi farebbe cosa gradita se potesse esprime un suo autorevole giudizio.
La ringrazio e porgo cordiali saluti.
A.

La risposta dell'ing. Marchetti

Confermiamo che tale pendenza per lo scivolo non è a norma (il riferimento è al D.M. 236/89, art. 81.1.11 Rampe)

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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