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Salve,
sono uno studente di ingegneria edile alle prese col progetto di architettura tecnica, sto progettando un centro commerciale e mi sto approcciando al superamento delle barriere architettoniche.
Mi chiedo, in un attività commerciale, quali zone debbano essere agibili e visitabili e quali no, precisando che non considero soltanto la disabilità dei possibili clienti, ma prendo in considerazione anche l'ipotesi di poter assumere una persona diversamente abile (la legge 12 del marzo '99, precisa l'obbligo di assunzione di persone portatrici di handicap per attività commerciali con numero di dipendenti superiore a 15).
Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili. In buona sostanza il problema si fa cogente solo per i locali di supporto, come ripostigli magazzini e depositi e per i locali dispensa/cella frigorifera dei punti ristorazione.
In sintesi vorrei sapere se devo considerare le prove di visitabilità anche per questi vani (fra cui rientra pure quella dello spazio manovra di diametro di 1.5 m!!!).
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e il tempo dedicatomi.
A.

La risposta dell'ing. Marchetti
 
Penso che il problema si inquadri nell’ambito dei luoghi di lavoro non aperti al pubblico, per i quali viene richiesto il requisito della accessibilità e quindi quanto viene richiesto nel capitolo 4 del DM 236

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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