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Presso una farmacia hanno installato un segnale di sosta per disabili e sin qui nulla da eccepire. Il punto è che se giunge un diversamente abile e vi parcheggia dovrebbe anche avere la possibilità di entrare in farmacia altrimenti non ha senso fermarsi per strada. Non avrebbe l'obbligo, in questo caso, il titolare della farmacia di predisporre l'accesso in farmacia anche ai disabili, tramite rampe, scivoli, ecc..., visto che sulla strada prospiciente vi è il segnale di sosta per disabili? Grazie.

La risposta dell'ing. Marchetti

Si, sarebbe opportuno che  la farmacia si dotasse di un sistema per il superamento delle barriere architettoniche (rampa, servo scala, piattaforma ed ascensore sono le possibilità previste dalla Legge 13/1989 e dal DM 236/1989.
Colgo la occasione per ricordare i termini delle prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche (DM 236/1989):
Le norme contenute nel suddetto decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova
costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se
preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

 

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