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ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".

Domanda
Buongiorno
vorrei poter scaricare la normativa corretta per regione Lombardia in cui l’ufficio tecnico di un comune deve attenersi e adeguarsi alle leggi per eliminare le barriere architettoniche nel caso di ristrutturazione bar o negozi.
Le chiedo questo perché l’ufficio tecnico del mio comune in provincia di Bergamo dice che non esiste: quindi locali, negozi e bar non hanno apportato nessuna modifica che facilita l’accessibilità nè la vivibilità di una sedia a rotelle.
Cordiali saluti
B.                                                                                                                                               

La risposta dell’esperto
L'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in Lombardia è disciplinata dalla Legge Regionale 20 febbraio 1989 n. 6 che contiene (nel suo unico allegato) anche le specifiche prescrizioni tecniche destinate ai progettisti.

Questa normativa contiene delle specifiche prescrizioni (art. 6.3 e 6.4 dell'allegato) proprio per le sale di riunioni e spettacoli (cinema, teatri, auditorium, musei, sale concerto, ecc) e per i locali pubblici (locali, negozi,bar).

In relazione ai locali pubblici la normativa regionale stabilisce quanto segue: “All’interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:
– all’interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;
– nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
– eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina
.”

A prescindere dall'esistenza di una specifica normativa tecnica, va comunque sempre tenuto ben presente il divieto di discriminazione per motivi connessi alla condizione di disabilità introdotto dalla Legge 67/2006 che impone ai titolari di un locale pubblico di garantire alle persone con disabilità di potervi accedere e di usufruire del servizio offerto in condizioni di uguaglianza rispetto agli altri clienti senza disabilità.

La normativa regionale è possibile scaricarla a questo link

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio (Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO -  email: avv.gaetano.deluca@gmail.com).
https://iustlab.org/gaetano.de.luca?cat=14
https://antidiscriminazione.altervista.org/chi-siamo/

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