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Condominio del 1960 circa, senza ascensore.
Invalido al 75% al 4° ed ultimo piano (mio Padre).
Assemblea condominiale con intenzione dei 2 condomini del 4°piano di installare un ascensore a loro spese.
Assemblee con condominio dove viene negata l'installazione di un ascensore per motivi di misure minime su scale (minimo 100cm con l'installazione dell'ascensore si scenderebbe a 88cm) e estetiche.
Accettato da comune progetto di installazione di un ascensore esterno con vendita di suolo pubblico (marciapiede).
Assemblea condominio dove si nega installazione per motivi estetici.
Esiste una legge che possa tutelare e "aiutare" tale installazione dato che aiuterebbe l'accesso alla propria abitazione un condomino con problemi abbattendo inoltre le barriere architettoniche?
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione
S.

La risposta dell'ing. Marchetti

Salve,
La legge n.13 del 9 gennaio 1989 tutela questo diritto. Cito la Legge: Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages."
Anche se l'assemblea condominiale nega l'installazione, Lei l'ha può fare a spese proprie.

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

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