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ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".

Domanda
Mia madre possiede una seconda casa in Liguria. Per accedere c'è una scomoda gradinata. Ha il Parkinson, è disabile al 100% e ora è in sedia a rotelle. Mettere un seggiolino che scorra sul corrimano della gradina è una spesa a carico di mia madre o del condominio? Grazie

La risposta dell’esperto
Il nostro ordinamento giuridico contiene una specifica normativa finalizzata a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Si tratta della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1989, n. 21). Tale normativa ha subito negli anni diverse modifiche, tra cui una recentissima riforma introdotta dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120) che ha eliminato alcuni limiti previsti dal Codice Civile e ha pertanto ulteriormente facilitato il percorso da seguire per poter realizzare gli interventi necessari a rendere accessibile il proprio appartamento attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti sulle parti comuni di un condominio. 

Al di là delle modifiche apportate nel corso del tempo, rimangono comunque validi alcuni principi generali introdotti dalla Legge 13 del 1989, tra cui quello secondo il quale il condomino interessato a proporre al resto dei condomini la realizzazione di un intervento sulle parti comuni finalizzato all'abbattimento di una barriera architettonica, può e deve chiedere all'amministratore la convocazione di un assemblea condominiale che abbia per oggetto questa tipologia di intervento. 

Il primo passo da fare pertanto è quello di inviare all'amministratore una formale richiesta di convocazione di un'assemblea contenente una descrizione specifica dell'intervento che si intende proporre e delle modalità della sua esecuzione (come previsto dall'art. 1120 comma 3, codice civile).  

A questo punto sarà l'assemblea condominiale – dopo un’attenta valutazione del progetto, dei costi e dei benefici – a decidere se approvare o meno tale intervento. Al fine di agevolare la realizzazione di questa tipologia di interventi, la specifica normativa sopra citata prevede però dei quorum assembleari più bassi. Per poter ottenere l'approvazione dell'intervento a spese del condominio è infatti sufficiente ottenere un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio

Laddove non si riesca ad ottenere tale maggioranza, la normativa prevede che il condomino interessato alla installazione di un servoscala (o di altre opere facilmente rimovibili) possa ugualmente effettuare l'intervento, ma a proprie spese, con l'unico limite rappresentato dall'eventuale pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche"
(Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO - email:
avv.gaetano.deluca@gmail.com).
https://iustlab.org/gaetano.de.luca?cat=14
https://antidiscriminazione.altervista.org/chi-siamo/

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