Menu

Tipografia
ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".

Domanda
Abito in un appartamento comunale al piano ammezzato e un disabile abitante al terzo piano ha fatto montare un dispositivo che, agganciato con una sedia, la porta al suo pianerottolo. Siccome questo dispositivo occupa circa 30 cm dei 90 totali della larghezza delle scale e il montato al passamano, chi scende non può usufruire del medesimo. E' una cosa legale?
G.

La risposta dell’esperto                                                                                    
Nel nostro ordinamento giuridico esiste una specifica normativa finalizzata all'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche presenti negli edifici privati e pubblici, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica. La normativa di riferimento è la Legge 13/1989 ed il relativo decreto ministeriale attuativo (D.M. 236/1989).

La legge 13/1989 ha introdotto una specifica regolamentazione che ha lo scopo di facilitare la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni (come ad esempio le scale di un edificio residenziale). Mentre per la realizzazione di interventi di un certo rilevo ed impatto (come ad esempio un ascensore) questa normativa (art. 2 Legge 13/1989) prevede l'abbassamento del quorum assembleare per poter ottenere l'approvazione dell'assemblea condominiale, per l'installazione di un servoscala (o di altre opere facilmente removibili) il condomino interessato - nel caso in cui il condominio non ne approvi la realizzazione - entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto può installarlo a proprie spese.

L'applicazione di questa specifica normativa va però adattata al caso in cui le parti comuni dell'edificio comunale non appartengano a più comproprietari, ma siano di esclusiva proprietà del Comune. In questo caso non esistendo un'assemblea condominiale, l'inquilino (non essendo comproprietario delle parti di utilizzo comune) deve inoltrare la richiesta di installazione del servoscala alla proprietà comunale (o all'ente gestore dello stabile). In una logica di rispetto del divieto di discriminazione - introdotto dalla Legge 67/2006 - il proprietario dello stabile (in questo caso il Comune) dovrebbe provvedere all'eliminazione delle barriere presenti sulle parti comuni, provvedendo a proprie spese alla realizzazione degli interventi necessari. Nel caso in cui non intervenga, si ritiene possa comunque trovare applicazione l'art. 2 della Legge 13/1989 che riconosce alla persona interessata il diritto ad installare (a proprie spese) un servoscala.

Il diritto ad installare a proprie spese un servoscala sulle parti comuni di un edificio residenziale trova però un limite (previsto dall'art. 1120 codice civile) che vieta gli interventi che rendono taluni parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un singolo condomino.

Nel caso segnalato dal nostro lettore, occorrerà quindi valutare se l'installazione del servoscala abbia reso di fatto impossibile (inservibile) l'utilizzo delle scale comune agli altri inquilini, tenendo però conto del fatto che laddove queste situazioni sono finite in Tribunale, i giudici hanno spesso riconosciuto una certa priorità e prevalenza alle esigenze delle persone con disabilità, visto che senza un servoscala sarebbero di fatto costrette a rimanere chiuse in casa e quindi oggettivamente discriminate.

Quanto poi allo spazio lasciato libero (70 cm) si tratta di uno spazio che potrebbe essere ritenuto sufficiente per considerare la scala di fatto utilizzabile. In ordine invece alla inutilizzabilità del corrimano, l'Ente gestore dello stabile potrebbe adottare una soluzione consistente nella realizzazione di un secondo corrimano, lungo il muro perimetrale della scala.

Va comunque evidenziato come ogni situazione va valutata nello specifico e pertanto le considerazioni suesposte vanno adattate alla realtà del singolo caso.

Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio (Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO - email: avv.gaetano.deluca@gmail.com).
https://iustlab.org/gaetano.de.luca?cat=14
https://antidiscriminazione.altervista.org/chi-siamo/

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione



Vai alla home della rubrica esperto barriere

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy