Menu

Tipografia

Vorrei montare un ascensore esterno per il trasporto di una persona anziana non più autosufficiente e il vicino
di casa mi dice che debbo stare ad una certa distanza dal suo balcone del piano primo mentre l'ascensore arriverebbe al
secondo mi sa dire quale sia la distanza minima consentita?
D.


La risposta di Fram_menti

Salve,
La distanza minima tra edifici e volumi annessi è una questione regolata da copiosa normativa nazionale oltre che da i singoli regolamenti comunali che spesso vanno in deroga per specifiche questioni.
Tenga comunque conto dei seguenti parametri:
-La distanza dai confini di pareti generiche non può essere inferiore a 5m,
-La distanza tra pareti confinanti finestrate di edifici diversi non può essere inferiore ai 10m,
-Corpi scala e ascensori, se non chiusi (l'accezione tra comuni spesso cambia), come altri volumi tecnici spesso non sono considerati, quindi a tutti gli effetti non costituiscono elementi di "distanza" da confine,

- L'Art. 79 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3 dice che: " Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati."
Nel suo caso rientriamo probabilmente nel primo punto, tuttavia ricordi che il regolamento edilizio del suo comune dirà sicuramente qualche cosa in merito (spesso in deroga) e soprattutto se lei firma un semplice accordo in deroga con il vicino, può agevolmente superare l'ostacolo.

Cordiali saluti
arch. Michele Sbrissa
Fram_menti

Per maggiori info consulta anche:

BARRIERE ARCHITETTONICHE E ACCESIBILITA'

NORMATIVA E LEGGI BARRIERE ARCHITETTONICHE



Torna alla HOME di L’ARCHITETTO RISPONDE



Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy