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Buongiorno ingegner Marchetti,

le scrivo riguardo mia madre, una signora di 82 anni affetta da malattia di Alzheimer, costretta da un paio d'anni in carrozzina.
Purtroppo, lo stabile dove vive, è sprovvisto di ascensore.
L'appartamento si trova al primo piano, e portare mia madre a fare una passeggiata è una vera impresa.
Io con l'aiuto delle mie sorelle, siamo costretti a sollevarla e trasportarla giù lungo le scale e farla sedere sulla carrozzina.
Per salire, naturalmente, la stessa procedura.
La fatica è tanta e l'agitazione che coglie mia madre per via di questi spostamenti è notevole.
Avrei desiderio di portarla con più frequenza per fare la sua passeggiata, ma con tutto il trambusto appena descritto che inevitabilmente si genera, si trasforma per tutti noi famigliari in uno stress piuttosto pesante.
Avevo intenzione di acquistare un montascale, ma i prezzi sono poco abbordabili. Fare domanda alle asl e ti raccontano di tempi biblici.
Ho optato quindi per delle rampe.
Personalmente non me ne intendo riguardo questo genere di attrezzature, quindi mi rivolgo a voi, nella speranza di avere dei chiarimenti sull'acquisto e l'eventuale uso di questi sistemi.
Brevemente, il mio problema è rappresentato da una serie di gradinate (3) che misurano rispettivamente: 3,50 cm, 1,50 cm, 104 cm.
Per quando riguarda la pendenza, non saprei indicarvi, ma ad occhio non mi risulta eccessiva.
La ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

 

La risposta dell'ing. Marchetti


DM 236/14 giugno 1989:

“8.1.11. Rampe Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere: -di 0.90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;

-di 1 ,50 m per consentire l'incrocio di due persone. Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1 ,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare 1'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico. “

Grafico Rampe secondo la legge 236/89


Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz 

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