ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche".
Domanda
Per il superamento delle barriere architettoniche, l'uso di un saliscale a cingoli è considerato equivalente all'installazione di un servoscala a pedana? (trattasi di scala rettilinea composta da 8 alzate da 15 cm. e 7 pedate da 33 cm).
F.
La risposta dell’esperto
La specifica normativa finalizzata a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Legge 9 gennaio 1989 n. 13) e le relative prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità degli edifici privati, privati aperti al pubblico e pubblici (Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236) riconoscono il diritto anche per lepersone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere gli spazi comuni e quelli aperti al pubblico, di entrarvi agevolmente e di fruirne in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
A tal fine queste norme impongono di progettare e realizzare spazi ed edifici in maniera tale da garantirne accessibilità e visitabilità, secondo determinate specifiche prescrizioni tecniche. Per superare i dislivelli presenti in determinati spazi, edifici o ambienti questa normativa prevede sostanzialmente tre tipologie di soluzioni: l'ascensore, il servoscala e la piattaforma elevatrice senza fornire alcuna indicazione sull'utilizzo del c.d. montascale a cingoli.
La ragione della mancata previsione del montascale a cingoli tra le soluzioni ritenute idonee al superamento delle barriere architettoniche è semplice: questi strumenti spesso richiedono il supporto e l'assistenza di un'altra persona e quindi non consentono di accedere e di usufruire dei luoghi in condizioni di adeguata sicurezza e soprattutto di autonomia, come invece prevede la specifica normativa sopra indicata.
L'utilizzo di un montascale a cingoli si porrebbe inoltre in contrasto con il generale divieto di discriminazione introdotto dalla Legge 67/2006 proprio perchè imporrebbe alle persone con disabilità un trattamento oggettivamente sfavorevole rispetto a quelle persone senza disabilità che potrebbero invece accedere in determinati luoghi in modo autonomo.
In sostanza possiamo pertanto ritenere senza alcun dubbio che l'uso di un saliscale a cingoli non può in alcun modo essere considerato equivalente all'installazione di un servoscala a pedana che rimane (laddove ovviamente non sia possibile installare un ascensore) la soluzione migliore.
Risposta a cura dell'avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica "esperto barriere architettoniche"
(Studio professionale in Via Sciesa 15 - 20135 – MILANO - email: avv.gaetano.deluca@gmail.com).
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