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Sono la sorella di una persona sulla carrozzella dalla nascita, che abita in un condominio di sei famiglie, al primo piano (due rampe di scale). Mio fratello necessita di un ascensore/montacarichi per poter uscire/entrare ma i condomini del piano terra si oppongono, perchè non gli piace e perchè passerebbe davanti alla loro finestra del bagno. Servendo anche ad altri condomini, perchè anziani e con gravi problemi cardiaci e respiratori, abbiamo la maggioranza dei voti, ma possiamo procedere con tranquillità o un loro, sicuro, ricorso può complicare il tutto?

La risposta dell'Ing. Marchetti


Devo precisare che la giurisprudenza in questi casi è abbastanza oscillante. A volte si è privilegiata la fruizione delle parti comuni da parte di altri condomini, a danno delle prerogative del disabile:

La Legge 13 del 1989 riporta:
2.1 Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere .architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo lì 36, secondo e terzo comma, del Codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1 , i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

 

Come si vede, nel caso di rifiuto della assemblea, ci si riferisce a “strutture mobili e facilmente rimovibili”, quindi non una rampa fissa

 

Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz

 

 

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