P.
La risposta dell'ing. Marchetti
Gentile signo P.
Per quanto riguarda la approvazione del condominio, la legge 13/1989 dice:
€˜Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1 , i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages‑¬.
Per quanto invece riguarda l’oscuramento temporaneo della finestra, non ritengo debba essere un motivo valido di opposizione (ma, come lei sa, noi italiani siamo molto litigiosi per queste cose‑¬¦).
Ing. Marco Marchetti
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